A norma dell'art. 201 c.p.c., ciascuna parte può nominare un consulente tecnico di parte nel termine fissato dal giudice nell'ordinanza di nomina del CTU

Il consulente tecnico di parte

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Il consulente tecnico di parte è un soggetto fornito di particolari competenze tecniche, che in determinate occasioni interviene nel processo civile in aiuto di una delle parti coinvolte.

Per comprendere la sua funzione, bisogna tenere presente che le vicende portate all'attenzione del giudice sono spesso caratterizzate da aspetti prettamente tecnici. Per questo, la legge (art. 61 c.p.c.) prevede che il giudice possa farsi adiuvare da un consulente tecnico d'ufficio (CTU), per una migliore comprensione dei fatti di causa (v., per approfondimenti, la nostra guida sulla consulenza tecnica d'ufficio).

Al contempo, alle parti è offerta la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte (CTP), al fine di operare un controllo consapevole sull'operato del CTU e per avere esse stesse una più precisa cognizione della vicenda.

Compiti del CTP

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Il ruolo del consulente di parte, quindi, è quello di coadiuvare la parte e il suo difensore nella comprensione e valutazione degli aspetti tecnici della causa (ad esempio, per ciò che concerne calcoli, perizie, rilievi ingegneristici, operazioni di stima). IL CTP offre la propria interpretazione dei fatti e la espone, generalmente, in una relazione.

In virtù della sua esperienza e competenza , il consulente tecnico di parte è in grado di svolgere un'attività di controllo sull'operato del CTU, nell'interesse della parte da cui è stato incaricato.

Consulente tecnico di parte nomina

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A norma degli artt. 87 e 201 c.p.c., ciascuna parte ha facoltà di nominare il proprio consulente tecnico, con apposita dichiarazione ricevuta dal cancelliere.

Tale nomina deve essere effettuata entro il termine fissato dal giudice nell'ordinanza di nomina del CTU.

Si ritiene, comunque, che si tratti di un termine ordinatorio e che pertanto la nomina del CTP possa validamente essere effettuata sino alla data d'inizio delle indagini da parte del consulente d'ufficio.

Nella dichiarazione di nomina devono essere indicati i recapiti del consulente di parte, per consentire al cancelliere di comunicargli l'avvio dello svolgimento delle operazioni peritali da parte del consulente d'ufficio.

I poteri del consulente tecnico di parte

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Il consulente di parte ha diritto di assistere alle operazioni compiute dal CTU.

Al fine di consentire tale partecipazione, il CTU è tenuto, prima dell'avvio delle indagini, a dare comunicazione alle parti della data e del luogo di inizio delle operazioni. Tale comunicazione viene effettuata a mezzo verbale di udienza o con biglietto di cancelleria (art. 90 disp. att. c.p.c.).

Il consulente di parte ha facoltà di presentare al CTU osservazioni e istanze, a voce o per iscritto. Il consulente del giudice è tenuto a valutare adeguatamente tali osservazioni, sebbene non sia obbligato a trascriverne il contenuto nella sua relazione conclusiva.

Come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 90 disp. att. c.p.c., gli scritti difensivi del consulente di parte devono necessariamente essere comunicati alle parti avverse. In caso contrario, si ritiene che il CTU sia autorizzato a non tenerne conto nell'ambito delle sue valutazioni.

Il secondo comma dell'art. 201 c.p.c., inoltre, individua tra i poteri del consulente tecnico di parte anche quello di partecipare all'udienza tutte le volte in cui vi interviene il CTU, al fine di chiarire e svolgere, previa autorizzazione del presidente, le sue osservazioni.

Il valore delle osservazioni del CTP

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Quanto al valore delle osservazioni del consulente tecnico di parte e delle sue conclusioni contenute nella relazione di parte, si ritiene che esse costituiscano mere allegazioni difensive, seppur di carattere squisitamente tecnico. Esse, pertanto, non hanno alcun valore probatorio autonomo e sono liberamente valutate dal giudice.

Del resto, autorevole giurisprudenza ha anche escluso che le dichiarazioni rese dal CTP possano avere valore confessorio, anche qualora ammettano fatti sfavorevoli alla parte assistita (cfr. Cass. n. 19189/03).


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