In base all'art. 131 del codice di procedura civile, è la legge a prescrivere in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto

Quali sono i provvedimenti del giudice

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Nell'ambito di una causa, il giudice formalizza le sue decisioni adottando uno dei tre tipi di atti che la legge mette a sua disposizione: la sentenza, l'ordinanza e il decreto.

In linea generale, la sentenza è il provvedimento che ha contenuto decisorio, mentre l'ordinanza e il decreto hanno contenuto istruttorio o ordinatorio.

Prevalenza della sostanza sulla forma

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Di regola, è la legge a prescrivere quale atto debba essere adottato dal giudice nelle varie fasi e circostanze del giudizio.

In mancanza di previsione legislativa, il giudice è tenuto ad adottare la forma maggiormente idonea al raggiungimento dello scopo (v. art. 131 c.p.c., secondo comma).

Se il giudice adotta un tipo di atto diverso da quello prescritto dalla legge, o se ne è dubbia la sua qualificazione, la giurisprudenza è pressoché univoca nel ritenere che il contenuto dell'atto debba avere maggiore rilevanza rispetto alla sua forma.

La precisazione rileva, in particolare, in tema di impugnabilità dell'atto. Si pensi, ad esempio, ad un'ordinanza che abbia contenuto sostanzialmente decisorio: essa sarà impugnabile alla stregua di una sentenza.

Infatti, come rileva sul tema la Corte di Cassazione, "per stabilire se un provvedimento ha carattere di sentenza o di ordinanza, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (…) anche quando non definiscono il giudizio" (Cass. civ., sez. II, n. 2712/14).

Va rilevato, inoltre, che in alcuni casi è la stessa legge a prevedere che un atto diverso dalla sentenza possa avere contenuto decisorio: si pensi all'ordinanza nei provvedimenti per convalida di sfratto o al decreto per ingiunzione.

Il contenuto dei vari provvedimenti

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Il contenuto dei vari provvedimenti del giudice è disciplinato dal codice di procedura civile che, riguardo alla sentenza, prevede (art. 132 c.p.c.) che essa debba essere pronunciata in nome del popolo italiano e contenere:

• l'indicazione del giudice, delle parti e dei loro difensori;

• le conclusioni delle parti e, se intervenuto, del pubblico ministero;

• l'esposizione delle motivazioni della decisione;

• il dispositivo, la data e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza viene successivamente depositata in cancelleria: tale adempimento ne integra la pubblicazione (art. 133 c.p.c.).

A norma dell'art. 134 c.p.c., invece, l'ordinanza è succintamente motivata e può essere pronunciata in udienza o fuori udienza. In quest'ultimo caso, essa viene, di regola, comunicata alle parti.

Il decreto, infine, può essere pronunciato d'ufficio o su istanza di parte (art. 135 c.p.c., primo comma).

Il codice non ne prevede l'obbligo di motivazione, ma ciò pare contrastare con il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice previsto dall'art. 111, sesto comma, della Costituzione.

La principale differenza tra ordinanza e decreto risiede nel fatto che il secondo non viene reso a seguito di contraddittorio.

Nullità degli atti

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Va, infine, richiamato il regime di nullità degli atti processuali, e in particolare, la regola stabilita dal primo comma dell'art. 156 c.p.c., il quale dispone che non può essere pronunciata la nullità di un atto per inosservanza di forme, quando tale nullità non è prevista dalla legge.

Inoltre, il terzo comma dello stesso articolo precisa che la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.


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