Per la Cassazione, i figli restano alla mamma, come deciso dal giudice di merito dopo l'ascolto della figlia infradodicenne, anche se la donna condiziona la prole

Separazione dei coniugi e affidamento dei figli minori

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25653/2020 (sotto allegata) dice no al mutamento delle condizioni di affidamento dei figli richiesto dal padre, anche se è emerso in giudizio che la madre condiziona la prole. A pesare sulla decisione del giudice l'ascolto della figlia infradodicenne, capace di discernimento, che ha potuto partecipare attivamente al processo decisionale che la riguardava ed esprimere il proprio parere.

La controversia processuale, che andava avanti da anni, ha inizio quando la coppia si rivolge al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni della separazione relativamente all'affido, alla regolamentazione dei rapporti con i figli e alle condizioni economiche della vita da separati. Il giudice dispone l'affido della figlia minore ai Servizi Sociali, regolamentando il diritto di visita del padre e l'assegno di mantenimento per i figli, calcolandolo in base alle diverse condizioni economiche dei genitori e al tempo di permanenza della prole presso ciascuno di essi. Statuizioni confermate anche dalla Corte d'Appello, contro le quali il marito e padre ricorre in Cassazione.

Ingiuste le regole sull'affidamento perché la moglie condiziona i figli

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Nel ricorso in Cassazione l'uomo solleva in particolare i seguenti motivi di doglianza.

  • Con il primo contesta la mancata valutazione da parte della Corte d'Appello delle critiche sollevate in sede di reclamo contro le modalità con cui è avvenuta l'assunzione dell'audizione della figlia dodicenne, ovvero senza l'ausilio di un soggetto specializzato e con modalità che, a giudizio del ricorrente, hanno inficiato la genuinità delle dichiarazioni, con conseguenti ricadute negative sui successivi provvedimenti finalizzati a regolamentare la presenza della figlia con ciascuno dei genitori, nonostante fosse già stato accertato, in sede di separazione, il condizionamento esercitato dalla madre sui figli.
  • Con il secondo invece contesta le decisioni relative alle attribuzioni economiche, perché la Corte d'Appello non ha preso nella dovuta considerazione il peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto a quelle esistenti al momento della sentenza di separazione e delle spese della moglie, ben superiori alle sue possibilità economiche, visto che la stessa non ha dichiarato reddito.

Rilevante l'ascolto della minore infradodicenne

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25653/2020 però rigetta il ricorso del padre per le seguenti ragioni.

Il primo motivo per gli Ermellini è manifestamente infondato in quanto nei procedimenti di separazione, come già affermato da precedente Cassazione "l'audizione del minore infra-dodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità (…) atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore nel procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio."

In ogni caso, rileva la Corte, nel caso di specie all'ascolto del minore ha fatto seguito una consulenza tecnica, per cui non è vero che non è stato accolto il parere professionale dell'esperto nell'esaminare la situazione familiare, oggetto peraltro di precedenti consulenze nei vari giudizi che hanno visto coinvolti i due coniugi.

Per quanto riguarda invece il motivo con cui contesta il mancato esame delle condizioni economiche delle parti la Corte lo dichiara inammissibile. Le circostanze sulle quali il ricorrente richiama l'attenzione pretendendo un nuovo giudizio sono già state esaminate e valutate nel merito dalla Corte d'Appello. Sulle stesse nulla può la Cassazione, a cui è precluso un nuovo esame sostanziale della vicenda, a meno che non si traduca in un vizio di motivazione.

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Scarica pdf Cassazione n. 25653/2020

Foto: 123rf.com
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