La condizione testamentaria ex art. 633 del codice civile deve essere incerta e futura e può essere sospensiva o risolutiva

Condizione testamentaria: cos'è

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Così come in materia contrattuale, anche l'efficacia dell'istituzione dell'erede o del legato può essere subordinata al verificarsi di una condizione.

La condizione è un elemento accidentale del negozio e consiste in un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende l'efficacia della disposizione.

Condizione sospensiva e condizione risolutiva

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Potrà quindi essere prevista una condizione sospensiva ove ad esempio l'istituzione dell'erede sia subordinata alla condizione che l'istituito abbia un figlio o consegua un determinato titolo di studio; ovvero una condizione risolutiva, ove la disposizione testamentaria sia destinata a perdere efficacia al verificarsi di un determinato evento. Un esempio di condizione risolutiva è espressamente disciplinato dall'art. 638 c.c. laddove il testatore disponga l'istituzione dell'erede a condizione che questi "non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato".

La giurisprudenza ha peraltro precisato che possano essere considerate condizioni sospensive o risolutive apposte all'istituzione di erede, solo quelle che fanno dipendere la disposizione testamentaria dal caso o dal fatto del terzo integrando così una condizione casuale, o dalla volontà dell'erede dando vita ad una c.d. condizione potestativa, ma non quelle che dipendono dalla volontà del testatore. Affinché si realizzi un negozio "mortis causa", è infatti necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva del suo autore, "non nel senso che non possa essere revocata, ma che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata oltre ad essere diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte" [così Cass. Sez. 2, n. 19463 del 06/10/2005].

Gli effetti della condizione testamentaria

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Gli effetti della condizione operano retroattivamente (art. 646 c.c.). Così, al momento dell'avveramento della condizione, il chiamato all'eredità con condizione sospensiva, sarà considerato erede sin dal momento dell'apertura dell'eredità; viceversa l'erede istituito sotto condizione risolutiva sarà considerato come se non fosse mai stato erede. Precisamente, quanto alla seconda ipotesi, al momento dell'avveramento della condizione la delazione cade con effetto retroattivo ed il soggetto che subentrerà al suo posto sarà considerato come se fosse subentrato al momento dell'apertura della successione.

Di conseguenza cadranno tutti i diritti costituiti medio tempore dall'erede o dal legatario a favore di terzi, nonché gli atti dispositivi, restando invece salvi gli atti di amministrazione dell'eredità.

In caso di condizione sospensiva occorre precisare che la delazione ereditaria non opera fino al momento dell'avveramento della condizione e si determina quindi un'ipotesi di sfasamento tra il momento della vocazione ereditaria, coincidente con il momento dell'apertura della successione e il momento della delazione ereditaria, il quale potrebbe anche non avvenire. Sul punto alcuni autori sostengono che il chiamato all'eredità sotto condizione sospensiva acquisisca immediatamente i diritti che discendono dalla delazione ereditaria ex art. 460 c.c., ivi compreso quindi il diritto di accettare l'eredità e di rinunciarvi. Secondo l'impostazione maggioritaria tuttavia in tale ipotesi si potrebbe legittimamente parlare soltanto di mera aspettativa di delazione, dal momento che essa è di fatto differita al momento di verificazione dell'evento dedotto in condizione.

La pendenza della condizione

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Viene poi prevista una precisa disciplina a tutela della conservazione ed amministrazione dell'eredità nelle more dell'avveramento dell'evento dedotto in condizione. Nella fase di pendenza della condizione, infatti, l'amministrazione dell'eredità spetta all'erede istituito ed è prevista la possibilità per il giudice di imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore dei soggetti ai quali dovrebbe devolversi l'eredità nel caso in cui la condizione non si avverasse (art. 639 c.c.). In caso di condizione sospensiva invece, a norma dell'art. 641 c.c., è previsto che sia istituito un amministratore dell'eredità.

Le condizioni testamentarie illecite

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Secondo quanto stabilito dall'art. 634 c.c. sono da considerarsi come non apposte le condizioni testamentarie impossibili o illecite e quindi contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Tale disposizione è espressione del principio vigente in materia testamentaria di conservazione del testamento: diversamente dalla disciplina contrattuale, ove la manifestazione di volontà può pur sempre essere espressa nuovamente, in materia testamentaria ove possibile sarà infatti necessario salvare la validità della disposizione. Sono considerate espressamente illecite dal codice la condizione di reciprocità di cui all'art. 635 c.c. e la condizione del divieto di nozze ex art. 636 c.c.

Per espresso rinvio previsto all'art. 634 c.c., alla condizione illecita o impossibile si applica la disciplina di cui all'art. 626 c.c. in tema di motivo illecito, pertanto la disposizione testamentaria sarà da considerarsi nulla ove la condizione illecita o impossibile sia conseguenza di un motivo determinante per la volontà del testatore. In tal caso, stante il fatto che il testatore si sia determinato a disporre sulla base del motivo dedotto nella condizione illecita, si ritiene venga meno l'esigenza di preservarne la sua volontà.


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