La Cassazione ribadisce che l'avvocato ha diritto al compenso anche se non ha ottenuto un risultato utile per il cliente a causa della sua negligenza

Richiesta risarcimento danni per negligenza dell'avvocato

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La Cassazione con l'ordinanza n. 25464/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un avvocato a cui è stato negato il diritto al compenso a causa della sua negligenza in una causa intrapresa nell'interesse della società cliente. Gli Ermellini precisano infatti che, se un avvocato perde una causa "anche" a causa di sue negligenze, non gli può essere negato il compenso per l'attività svolta. L'eccezione di inadempimento dell'avvocato può essere apposta dal cliente solo se la condotta del professionista ha inciso sui suoi interessi, non potendo il legale garantire l'esito favorevole del giudizio.

Pronuncia che chiude una vicenda che ha inizio nel momento in cui una società si fa assistere da un avvocato in una causa finalizzata a ottenere dalla propria compagnia assicurativa l'indennizzo relativo a un furto subito nel proprio esercizio commerciale. La domanda avanzata però viene respinta perché la prova necessaria al suo accoglimento è stata prodotta in ritardo dall'avvocato difensore, che ha anche omesso di richiamare nella memoria 183 c.p.c il contratto di assicurazione. L'esito negativo della causa induce la società a convenire in giudizio il proprio avvocato, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale a causa delle negligenze commesse nell'esercizio della sua attività e per ottenere il riconoscimento che nulla è pertanto dovuto allo stesso a titolo di compenso.

Il Tribunale rigetta la domanda, ma la sentenza viene impugnata dalla società soccombente e la Corte, accogliendo in parte le istanze avanzate, dichiara che la cliente nulla deve all'avvocato per i suoi onorari e condanna il professionista a rifondere 2.598,40 euro per gli esborsi sostenuti dall'appellante e i due gradi di giudizio. La Corte giunge a questa decisione perché in effetti l'avvocato ha omesso negligentemente di formulare i capitoli di prova sulle specifiche modalità del furto, anche se a ragion del vero anche la società in appello ha omesso di depositare documenti o capitolare circostanze idonee a supportare le richieste di danno avanzate nei confronti del legale.

Assenza del nesso di causa tra negligenza e danno

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Ricorre quindi in Cassazione l'avvocato, sollevando tre motivi di di doglianza.

  • Con il primo rileva l'assenza del nesso di causa tra il danno lamentato dalla società e il suo comportamento omissivo.
  • Con il secondo contesta la sentenza nel punto in cui ritiene inesistente il suo diritto al compenso, pur avendo escluso che il danno lamentato sia stato causato dalla sua negligenza.
  • Con il terzo si duole della condanna al pagamento del doppio grado di giudizio nonostante l'accoglimento parziale della domanda della società cliente e quindi della sostanziale e reciproca soccombenza.

Compenso dovuto all'avvocato negligente perché la vittoria non è certa

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La Corte di Cassazione adita con l'ordinanza n. 25464/2020 accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione affinché si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Il primo e il secondo motivo del ricorso vengono trattati congiuntamente perché in effetti la Corte d'Appello, anche se ha evidenziato alcune negligenze dell'avvocato, ha poi rigettato la richiesta risarcitoria limitandosi ad accogliere la domanda con cui la società cliente ha chiesto di riconoscere come non dovuti i compensi al legale per l'attività svolta.

La Cassazione a tal proposito ribadisce pertanto: "il principio per cui l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato le possibilità di vittoria."

La Cassazione ricorda inoltre che la sua recente ordinanza n. 16342/2020 ha escluso la perdita automatica del diritto al compenso dell'avvocato se una causa intrapresa nell'interesse del cliente non ha raggiunto per lui un risultato utile anche a causa della negligenza o di omissioni del difensore.

Spetta infatti al cliente dimostrare che la condotta negligente gli ha causato un danno derivante dal mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata. Data l'ininfluenza delle negligenze dell'avvocato sull'esito finale della causa pertanto la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dell'eccezione di inadempimento.

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