Cosa cambia rispetto ai mesi di lockdown passati, in vigenza del DPCM 3 novembre 2020, in ambito di gestione e tutela animali di proprietà o randagi?

Gestione animali in tempi di Covid

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Cerchiamo di fornire indicazioni pratiche a norma di legge, tenendo conto che in vigenza dello stato di emergenza sanitaria, la situazione muta di frequente, invitando gli interessati a consultare i siti delle Istituzioni competenti.

L'Italia è divisa in fasce territoriali a seconda della gravità dell'epidemia e del pericolo di contagio, ma ecco dei denominatori comuni che possono interessare tutti i detentori di animali o volontari che provvedono alla gestione di rifugi e ai bisogni dei randagi.

Cani - disposizioni comuni

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Vietato uscire di casa dalle 22 alle 5.

Eventuali necessità particolari nella fascia vietata come, per esempio, motivi di lavoro è possibile portare fuori il cane muniti di autocertificazione e indicando i motivi della deroga, rimanendo nei pressi dell'abitazione. Se il cane ha necessità impellente di uscire, si può provvedere ai relativi bisogni fisiologici a prescindere da orario e località, rimanendo nei pressi dell'abitazione e dichiarando la motivazione in caso di controllo.

E' fatto salvo il diritto di far visitare il nostro cane dal veterinario.

E' possibile continuare a svolgere attività di volontariato presso i rifugi. L'attività di assistenza agli animali è necessaria per garantirne il benessere, come confermato dalle circolari del Ministero della Salute emanate l'8 aprile e il 15 maggio 2020.

È consentito l'accudimento del cane di quartiere libero.

Gatti - disposizioni comuni

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Resta la possibilità di spostarsi per accudire colonie e oasi feline come previsto nelle circolari del Ministero Salute emanate l'8 aprile e il 15 maggio 2020.

Nel caso di cura di colonie feline in luoghi ubicati in fasce a rischio, è necessario farsi rilasciare una dichiarazione dalla proprietà che attesti l'incarico di seguire la colonia felina, come ad esempio la disposizione del comune che nomina un tutor.

Se la colonia ancora non è riconosciuta (registrata), munirsi di documentazione che provi l'esistenza della colonia eo la domanda di riconoscimento, da allegare alla propria dichiarazione.

E' fatto salvo il diritto a far visitare il gatto dal veterinario.

Cavalli ed equidi - disposizioni comuni

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Salvo disposizioni differenti della Federazione Italiana Sport Equestri ai propri affiliati, è possibile recarsi in maneggio per provvedere al proprio cavallo equide per garantirgli il movimento necessario. Ciascuna struttura, fermo restando la garanzia di provvedere alle necessità quotidiane dell'animale, potrà disporre autonomamente sull'accesso.

Anche in questo caso è necessario procedere, a seconda della fascia di appartenenza, al rispetto delle prescrizioni necessarie per lo spostamento.

Altri animali - disposizioni comuni

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Ricordiamo che il diritto a provvedere alle cure, mantenimento e benessere del proprio animale si riferisce a qualsiasi specie detenuta come, per esempio, galline, volatili, maiali ecc. Anche in questo caso, a seconda della fascia di appartenenza e destinazione, è necessario munirsi di autocertificazione e documentazione utile per provare quanto dichiarato per lo spostamento.

Sterilizzazione animali randagi

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Sussiste il diritto dei volontari a richiedere tale intervento necessario per fronteggiare il fenomeno del randagismo. Tuttavia, nelle zone soggette ad alto rischio è possibile che vi siano rallentamenti o interruzioni dovuti all'emergenza epidemiologica. Il servizio veterinario pubblico territorialmente competente può dare le opportune informazioni.

Ma vediamo, nello specifico, allo stato attuale cosa differenzia le varie fasce territoriali, con casi pratici relativi alla gestione degli animali.

Zone Gialle

Coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00. In questa fascia si esce di casa solo per motivi di salute (rientra la tutela degli animali), lavoro o necessità e muniti di autocertificazione.

Esempio: si può provvedere ad eventuali cure urgenti del nostro animale (es. pronto soccorso veterinario) anche nella fascia coperta da coprifuoco, indicando motivi nella dichiarazione e producendo eventuale documentazione probatoria (es. fattura della clinica dopo la visita)

Zone Arancioni

Coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00.

Vietati, sempre, gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza e in altre ragioni, salvo motivi di salute (rientra la tutela degli animali), lavoro, necessità e muniti di autocertificazione.

Esempio: il tutor di una colonia felina può recarsi in un altro comune alle ore 11.00 del mattino per dare da mangiare ai gatti, ma con autocertificazione e dichiarando le motivazioni (consigliamo di allegare sempre documentazione utile come la nomina di tutor)

Zone Rosse

Coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00.

Vietati, sempre, gli spostamenti in altre Regioni, in altri Comuni e anche all'interno del proprio Comune, salvo esigenze di lavoro, salute (rientra la tutela degli animali), necessità e muniti di autocertificazione.

Esempio: il volontario di un rifugio-canile ubicato nel proprio comune di residenza (o in un comune differente) potrà recarsi per aiutare nelle diverse mansioni ma munito di autocertificazione, indicando le motivazioni. Suggeriamo anche in questo caso di farsi rilasciare una dichiarazione preventiva da parte del gestore della struttura a supporto della nostra dichiarazione.

A cura di avv. Claudia Taccani

Responsabile Sportello Legale OIPA

www.oipa.org


Foto: 123rf.com
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