La previsione della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda "contrapposta" al ruolo dell'avvocato nei metodi alternativi di risoluzione delle controversie

Mediazione obbligatoria Covid

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Con l'art. 3, comma 6 ter, del decreto legge 23 febbraio 2020, aggiornato e in vigore dal 30 giugno 2020, è stata introdotta la mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in tutte quelle controversie sorte a seguito di inadempimenti contrattuali direttamente collegati al contenimento della pandemia che ha caratterizzato gli ultimi mesi.
Tale norma è strettamente collegata al precedente comma 6 bis, nel quale viene stabilita una sorta di "giustificazione" del debitore che, nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia, attui dei comportamenti contrari ai precetti di cui agli articoli 1218 e 1223 del codice civile, escludendo una sua responsabilità, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Il ruolo dell'avvocato

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A tal proposito, suscita un notevole interesse la funzione che potrebbe avere l'avvocato in veste di conciliatore, senza necessariamente ricorrere alla procedura di mediazione, che sempre più spesso viene utilizzata solo per superare la condizione di procedibilità imposta dal legislatore.

Invero, la procedura disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 non ha fatto altro che confermare quella che deve essere una prerogativa dell'attività dell'avvocato, ovvero la funzione conciliativa.
Difatti, l'avvocato per la sua intrinseca natura di esperto del diritto e del sistema legislativo vigente, può e deve essere considerato come il professionista più adatto a ricoprire il ruolo di conciliatore in una controversia, qualora il ricorso alla sede giudiziaria può essere chiaramente evitato, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo attraversando nel corso del quale far addivenire le contrapposte parti ad una transazione potrà sicuramente giovare, non solo sotto l'aspetto temporale, evitando di interfacciarsi col farraginoso sistema giudiziario, ma anche economico.
Così facendo, il professionista si troverà a rivestire non solo la consueta veste di garante del proprio cliente bensì anche quella inconsueta di soggetto terzo ed imparziale.

La funzione conciliativa del difensore

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Già Piero Calamandrei, in tempi non sospetti, aveva sottolineato l'importanza della funzione conciliativa del difensore nelle pagine del suo celeberrimo "Elogio dei giudici scritto da un avvocato" nel quale sosteneva che "C'è un momento in cui l'avvocato civilista deve guardare la verità in faccia, con occhio spassionato di giudice: quello in cui, chiamato dal cliente a consigliarlo sulla opportunità di promuovere una lite, ha il dovere di esaminare imparzialmente, tenendo conto delle ragioni dell'eventuale avversario, se possa giovare alla giustizia l'opera di parzialità che gli è richiesta. Così l'avvocato, in materia civile, dev'essere il giudice istruttore dei suoi clienti: la cui utilità sociale è tanto più grande, quanto maggiore è il numero di sentenze di non luogo a procedere, che si pronunziano nel suo studio."
Ed ancora: "L'opera più preziosa degli avvocati civilisti è quella che essi svolgono prima del processo, stroncando con saggi consigli di transazione i litigi all'inizio, e facendo tutto il possibile affinché essi non raggiungano quel parossismo morboso che rende indispensabile il ricovero nella clinica giudiziaria."
Ci si chiede, dunque, se l'intervento normativo volto ad introdurre l'obbligatorietà della procedura di mediazione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'inadempimento contrattuale dovute al Covid, possa davvero giovare ad una giustizia già di per sé lenta, o avrà il solo effetto di allungare ancor di più il "parossismo morboso" di un processo civile attraverso l'introduzione di un ulteriore caso di obbligatorietà, di un'ulteriore condizione di procedibilità della domanda e, in ultimo, ma non per importanza, di ulteriori costi.


Avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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Foto: 123rf.com
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