Per la Cassazione, il requisito della convivenza necessaria ai fini dell'assegnazione della casa familiare sussiste anche se il figlio maggiorenne torna solo nei weekend

Assegnazione casa familiare

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Casa alla madre convivente con il figlio maggiorenne che non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica, anche se torna solo nei weekend. Questo quanto sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 23473/2020 (sotto allegata) al termine di una causa di divorzio, in cui il Tribunale ha assegnato alla moglie la casa coniugale in quanto genitore coabitante con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, disponendo altresì a carico del marito il versamento in favore del figlio di un assegno mensile di 2000 euro, comprensivo delle spese straordinarie e di ulteriori 2000 euro mensili in favore della moglie.

Decisione appellata dal soggetto obbligato che chiede al giudice d'appello di accertare la sussistenza dei presupposti necessari all'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, visto che la non indipendenza economica del figlio è imputabile esclusivamente a sua colpa. Chiede inoltre la revoca dell'assegno disposto in favore della moglie (stante la sua autonomia economica) e del figlio o, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto a quest'ultimo, con scorporo delle spese straordinarie. La moglie ovviamente si oppone alle istanze del marito, ma la Corte accoglie il ricorso in parte riducendo l'assegno divorzile in favore della moglie a 400 euro.

Niente assegnazione se il figlio torna solo nei weekend?

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La ex moglie ricorre quindi in Cassazione ritenendo che nel disporre la riduzione dell'assegno divorzile in suo favore la Corte non si è attenuta ai principi sanciti in materia dalle SU n. 18287/2018, non avendo la stessa valutando correttamente la consistenza patrimoniale del marito e al contrario il suo modesto patrimonio, la sperequazione reddituale dei coniugi e il contributo della stessa alla formazione del patrimonio dell'ex, mentre cresceva tre figli e collaborava lavorativamente con il coniuge fino all'intervenuta separazione.

Da parte sua il marito solleva nel controricorso quattro motivi di doglianza. Con il primo contesta l'assegnazione della casa alla moglie ritenendo violati l'art. 3 della Costituzione

, che discrimina i figli maggiorenni economicamente autosufficienti e l'art. 42 che tutela la proprietà privata. Fa presente inoltre che la convivenza necessaria a giustificare l'assegnazione della casa prevede la dimora stabile, mentre nel caso di specie il figlio si reca dalla madre solo nei weekend.

Con il secondo contesta il metodo onnicomprensivo ed arbitrario adottato dal giudice ai fini della determinazione dell'assegno per il figlio. Con il terzo lamenta l'omesso esame del fatto che il figlio vive stabilmente a Bologna e che solo saltuariamente torna a casa. Con il quarto infine deduce la violazione del principio della soccombenza in quanto, alla luce della sua sostanziale vittoria, la Corte non ha compensato le spese.

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23473/2020 rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale.

L'unico motivo sollevato dalla moglie è infondato perché in realtà la Corte ha tenuto conto di tutti gli elementi che, a parere della donna, sono stati trascurati, avendo effettuato la comparazione delle condizioni economiche dei coniugi. Valutazione che in ogni caso è stata eseguita in sede di merito e che pertanto è insindacabile in sede di legittimità.

Per quanto riguarda poi il ricorso del marito gli Ermellini dichiarano infondato il primo motivo in quanto il requisito della convivenza è integrato ai fini dell'assegnazione della casa familiare in quanto il figlio fa ritorno a casa settimanalmente. Infondato anche il secondo motivo, visto che l'assegno del figlio è stato determinato alla luce della situazione economica dei due genitori e che l'onnicomprensività non è necessariamente uno svantaggio per il soggetto obbligato.

Da disattendere anche il terzo motivo perché ripete il primo, mentre il quarto è manifestamente infondato in quanto il soggetto è risultato parzialmente soccombente sulla domanda di revoca dell'assegno e sulla contestazione relativa all'assegnazione della casa familiare.

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