Per scongiurare un nuovo lockdown della Giustizia, il Governo ha introdotto nel D.L. Ristori nuove misure affinché l'attività giudiziaria possa proseguire in condizioni di sicurezza

Giustizia e COVID-19: approvato un nuovo pacchetto di misure

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Era solo questione di tempo prima che anche il mondo della giustizia iniziasse a sollecitare per l'introduzione di nuovi strumenti volti ad affrontare le conseguenze della seconda ondata di contagi provocati dal COVID-19.


Il Governo, dopo un intenso confronto con le parti interessate, ha inserito un pacchetto di misure ad hoc per il settore giustizia all'interno del c.d. Decreto Ristori, un decreto legge che ha introdotto ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi a seguito delle restrizioni recentemente introdotte dall'Esecutivo per affrontare la diffusione dei contagi.

Per approfondimenti: Decreto Ristori: tutte le misure


Il pacchetto giustizia, in particolare, contiene numerose disposizioni che si occupano principalmente dell'utilizzo di collegamenti da remoto per l'espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze, nonché una serie di norme dirette alla semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze. Le misure avranno effetto fino alla scadenza del periodo emergenziale, attualmente fissato al 31 gennaio 2021.

Le richieste degli operatori del settore giustizia

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Negli ultimi giorni, si erano fatte sempre più insistenti le voci degli operatori del settore giustizia che, a fronte dell'aumento esponenziale dei contagi negli uffici giudiziari di tutto il paese, avevano chiesto che l'attività proseguisse in sicurezza, senza un blocco totale come avvenuto in precedenza, essendo necessario contenere la curva epidemiologica, digitalizzando ove possibile, al fine di scongiurare i rischi di una eccessiva presenza fisica negli uffici.


Il CNF, in occasione della Giornata europea della giustizia civile del 25 ottobre, aveva richiamato l'attenzione sulle difficoltà affrontate dagli avvocati e subite dai cittadini a causa del limitato funzionamento della giurisdizione, auspicando la continuazione dei giudizi "secondo le modalità più appropriate all'oggetto e alla fase processuale" ed evidenziando la necessità di "implementare la digitalizzazione e l'informatizzazione dei processi".

Le proposte delle Camere Civili e Penali

Anche l'unione delle Camere Civili aveva inoltrato al Ministero alcune proposte, con l'obiettivo di contribuire a cercare di evitare un ulteriore blocco della giustizia civile, tra cui la semplificazione della trattazione scritta e la tipizzazione di una causa di rimessione in termini in presenza di un eventuale contagio degli avvocati.


In ambito penale, invece, si era sottolineata la necessità di rendere "più agevole il lavoro a distanza" e magari implementare "nei limiti del possibile, anche l'apertura dei registri penali", nonché l'ampliamento dell'utilizzo della PEC da parte del difensore e il compimento di atti processuali a distanza. In particolare, le Camere penali hanno chiesto l'adozione di un provvedimento normativo volto a dare copertura legale al deposito a mezzo PEC degli atti processuali (impugnazioni, memorie, istanze, documenti) da parte degli avvocati difensori.

Anm: "la pandemia avanza nei palazzi di giustizia e le istituzioni restano silenti"

Anche l'Associazione Nazionale Magistrati aveva fatto sentire la propria voce censurando la mancanza di misure volte ad affrontare la nuova emergenza. "Mentre i dirigenti degli uffici giudiziari sono impegnati nella redazione dei progetti organizzativi triennali e per i carichi esigibili - si legge in una nota - la pandemia avanza nei palazzi di giustizia e le Istituzioni competenti sono a oggi silenti".


L'attenzione è rivolta agli "applicativi inadatti per celebrare udienze a distanza, con reti di connessione inefficaci". nonché le aule e gli spazi "inadatti a ospitare le udienze in presenza", mentre rimane "irrisolta la disciplina giuridica delle assenze per quarantena di chi potrebbe efficacemente lavorare da casa".

Le novità per la giustizia del D.L. Ristori

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Molte delle richieste sono state vagliate dal Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e parte di esse sono confluire nel pacchetto contento nel Decreto Ristori, il quale ha l'obiettivo di far proseguire il lavoro giudiziario in sicurezza durante questa seconda ondata di contagi legati alla diffusione del virus COVID-19. Le misure avranno valenza per il tempo necessario per superare questa fase particolarmente delicata. Ecco in breve le principali novità trapelate, in attesa della pubblicazione del testo ufficiale del provvedimento.

Indagini preliminari da remoto

Tra le novità introdotte emerge la possibilità per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria di avvalersi, nel corso delle indagini preliminari, di collegamenti da remoto atti riguardanti la fase delle indagini preliminari per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza.

Le persone chiamate a partecipare all'atto saranno tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto e presso tale ufficio si procederà alla loro identificazione.

Il compimento dell'atto avverrà con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore

partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio oppure nel luogo ove si trova il suo assistito.

Udienze penali con detenuti, parti e testimoni in videoconferenza

Il provvedimento, inoltre, prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia).

Prevista, inoltre, la possibilità di svolgere le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice, possano essere tenute mediante collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Questa misura non si applica alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

Udienze a porte chiuse

Ancora, il D.L. prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

Udienze cartolari per separazioni e divorzi

Per quanto riguarda le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto il pacchetto di misure contenuto nel D.L. Ristori prevede la possibilità di ricorrere in luogo dell'udienza e qualora le parti siano d'accordo, al deposito telematico di note scritte.

In sostanza, questa modalità dovrà essere espressamente concordata tra le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza che dovranno dichiarare di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza.

Partecipazione dei giudici all'udienza

In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il provvedimento precisa che il giudice potrà partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

Per quanto riguarda le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio, nei procedimenti civili e penali, queste potranno essere assunte mediante collegamenti da remoto e il luogo da cui si collegano i magistrati viene considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Deposito atti via Pec

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Netta accelerazione per quanto riguarda la digitalizzazione dei procedimenti. In ambito penale viene previsto che il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle Procure della Repubblica e presso i Tribunali avvenga esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico messo a disposizione dal Ministero della Giustizia.

In generale, per tutti gli atti, documenti e istanze diversi da quelli indicati in precedenza, viene consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari e indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.


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