I rapporti patrimoniali tra coniugi di diversa nazionalità che non hanno stipulato una specifica convenzione (nel regime anteriore alla legge 31/5/1995 n. 218 - riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato) sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio.
Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1609 del 24 gennaio 2007) chiarendo che nel caso di inconciliabilità tra le rispettive leggi nazionali deve applicarsi per analogia la disposizione dell'art. 18 delle preleggi dettata in materia di rapporti personali tra coniugi.

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