Per il tribunale di Roma il tour operator risponde dei danni patrimoniali e non, se si tratta di pacchetto tutto compreso

Il combinato disposto degli articoli 43 e 47 del Codice del Turismo

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Il Codice del Turismo (Decreto legislativo 79/2011) contiene una serie di disposizioni a tutela dei diritti del turista che conclude contratti con un professionista del settore turistico. I contratti devono avere ad oggetto servizi turistici quali: trasporto, alloggio, noleggio mezzi di trasporto, ecc.

L'articolo 47 di tale Codice disciplina il cd. danno da vacanza rovinata, ossia quel pregiudizio che viene arrecato al turista dal professionista del turismo attraverso l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto. In particolare, tale danno consiste nel tempo di vacanza inutilmente trascorso e nell'irripetibilità dell'occasione di vacanza perduta.

Il danno da vacanza rovinata è ancor più evidente nel caso di viaggio di nozze, considerata l'irripetibilità dello stesso.

L'articolo 43 del Codice stabilisce che si ha inesatto adempimento quando non vengono rispettati gli standard qualitativi del servizio promesso o pubblicizzato. Di tale danno ne risponde l'organizzatore e dell'intermediario che ha venduto il contratto di pacchetto turistico; questi ha poi facoltà di rivalersi sul prestatore del servizio.

Volo cancellato e danno da vacanza rovinata

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Che cosa accade se acquisto un pacchetto tutto compreso che prevede un volo e quest'ultimo viene cancellato? Ho diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata? Se si, chi ne risponde?

A queste domande ha risposto il Tribunale di Roma con sentenza n. 14279/2020.

Nel caso di specie, una coppia di novelli sposi avevano acquistato da un tour operator un pacchetto tutto compreso per trascorrere la loro luna di miele in Australia. Tale pacchetto comprendeva pernottamenti, voli, trasferimenti ed escursioni.

Durante la vacanza in Australia uno dei voli interni a tale Continente veniva cancellato e i due sposi perdevano due giorni di permanenza presso una delle strutture comprese nel pacchetto. Oltre a ciò, i turisti lamentavano di aver subito un forte stress da questa situazione, a causa del quale non avevano potuto godere dei servizi acquistati. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Roma di condannare il tour operator al risarcimento dei danni patrimoniali (pernottamenti e altri servizi non goduti, ulteriori spese non previste sostenute) e non patrimoniali. Si costituiva in Giudizio il tour operator che sosteneva che la cancellazione del volo non fosse ad esso imputabile e, quindi, non doveva risarcire alcun danno agli sposi.

La decisione del tribunale di Roma

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Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta dei turisti. In particolare, il Giudice capitolino ha richiamato due sentenze della Corte di Cassazione (17724/2018 e 22619/2012) che hanno stabilito che il tour operator si assume il rischio dei danni che posso accadere al viaggiatore attraverso la vendita del pacchetto tutto compreso. Il tour operator può andare esente da tale responsabilità se dimostra che il danno è imputabile al turista o è dipeso dal fatto terzo imprevedibile o ancora da caso fortuito o causa di forza maggiore. Il tour operator, infatti, per il Tribunale di Roma, è responsabile del danno occorso al turista in quanto "costruttore" del pacchetto turistico.

In conclusione se il turista acquista da un tour operator un pacchetto tutto compreso che include uno o più voli che vengono cancellati e se da tale evento discende un danno al turista, quest'ultimo può chiedere il risarcimento al tour operator, il quale può esimersi se dimostra che il danno è imputabile al turista, fatto del terzo imprevedibile, caso fortuito o causa di forza maggiore.

La sentenza in parola rafforza la tutela dei diritti del turista che, specie in questo periodo di incertezza, vede facilmente lese le proprie ragioni.

Avv. Luca Vancheri

Foro di Benevento

email: lucavancheri@gmail.com


Foto: pixabay.com
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