Lo svolgimento dell'attività di agente sportivo facendo particolare riferimento a quando può rappresentare un calciatore dilettante e/o di minore età

Lo svolgimento dell'attività di agente sportivo

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L'Agente Sportivo è una particolare figura professionale — introdotta nel nostro ordinamento con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — operante specificatamente nel settore sportivo. Per dare una definizione di tale figura, occorre far riferimento al comma 2 dell'art. 1 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (di seguito Regolamento). L'appena citato comma stabilisce che l'Agente Sportivo è colui che mette in relazione due o più soggetti al fine:

1) di costituire, modificare o estinguere un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica;
2) effettuare un tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.

I requisiti per diventare agente sportivo

Requisito necessario per poter svolgere l'attività di Agente Sportivo è il possesso del titolo abilitativo; quest'ultimo ha carattere permanente e viene conseguito previo il superamento dell'esame di abilitazione. L'esame di abilitazione si articola in una prova generale, da sostenere presso il CONI ed in seguito in una prova "speciale" da svolgersi presso la federazione sportiva nazionale professionistica nella quale si intende operare.

Una volta ottenuto il titolo è necessario che l'Agente effettui l'iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi, istituito presso il CONI, al quale devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i soggetti che intendono svolgere l'attività di Agente Sportivo. Solamente dopo l'iscrizione presso il Registro nazionale sarà possibile procedere con l'iscrizione presso il Registro federale, il quale è gestito ed istituito da ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica.

Il rispetto delle norme

Nello svolgimento dell'attività, l'Agente Sportivo dovrà operare nel pieno rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali ad esempio i regolamenti e le decisioni del CONI, nonché nella piena accettazione delle decisioni degli organi di giustizia sportiva nazionali ed internazionali. Quanto appena detto trova origine, specificatamente per il settore calcio, nella "Domanda di iscrizione al registro federale degli Agenti Sportivi"; tramite tale documento, necessario per poter operare, l'Agente si impegna a sottoporsi volontariamente alla giurisdizione del CONI, della FIGC, della FIFA e della UEFA e ad autorizzare la pubblicazione delle eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti, con la conseguente comunicazione alla FIFA per finalità regolamentari.

E' bene specificare che l'attività de quo può essere svolta sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. L'Agente Sportivo in possesso del titolo abilitativo potrà quindi organizzare la propria attività in forma societaria, a patto però che siano rispettate determinate condizioni previste dal comma 2 dell'art. 19 del Regolamento, quali ad esempio l'obbligo per i soci Agenti Sportivi del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale della società oppure l'indicazione dell'oggetto sociale quale attività svolta dagli Agenti Sportivi o comunque eventuali attività ad essa connesse e o strumentali.

La cura degli interessi dell'atleta

La cura degli interessi di un atleta o di una società sportiva professionistica, da parte di un Agente Sportivo, è subordinata alla stipulazione di un contratto di mandato in forma scritta. Il contratto deve contenere dei requisiti minimi, specificatamente indicati dal'art. 21 del Regolamento, quali ad esempio le generalità delle parti, l'oggetto, la data della stipula e la durata, il corrispettivo, ecc.. Si tenga conto che, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 del Codice Penale, tutti i contratti di mandato stipulati da soggetti non iscritti al Registro nazionale ed al Registro federale sono da considerarsi nulli. Dopo la stipulazione del contratto, è necessario che l'Agente lo depositi presso la federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito in cui opera, entro venti giorni dalla data di stipula, a pena di inefficacia.

Agente sportivo e calciatori dilettanti

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Sulla base della definizione della figura di Agente Sportivo, esclusivamente gli atleti che svolgono la propria attività sportiva presso una federazione sportiva nazionale professionistica possono servirsi dei servizi di un Agente Sportivo, vanno quindi esclusi tutti gli atleti dilettanti. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni; ad esempio merita particolare attenzione il rapporto che si può instaurare tra l'Agente Sportivo ed il calciatore dilettante. Il Regolamento FIGC degli Agenti Sportivi, specificatamente all'art. 5.6, indica come un calciatore non professionista (quindi, dilettante) possa sottoscrivere un contratto di mandato con un Agente, a patto che entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato, il calciatore acquisisca lo status di professionista. In altri termini, un calciatore dilettante può usufruire dell'ausilio di un Agente Sportivo esclusivamente nel caso in cui debba acquisire lo status di professionista.

Occorre tuttavia evidenziare che, la situazione appena descritta, potrebbe radicalmente mutare se la bozza del Testo Unico per lo Sport dovesse entrare in vigore. Si pensi, infatti, che l'art. 124 inquadra l'Agente Sportivo come "il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dal'IPC, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione". Da un prima lettura di tale definizione si evince subito come non venga fatto alcun riferimento al professionismo o al dilettantismo, ma si parli, anzi, di associazioni sportive (enti costituibili solo nello sport dilettantistico) tra i possibili assistiti degli Agenti Sportivi. Quanto detto, quindi, lascia certamente uno spiraglio ad un possibile svolgimento dell'attività di Agente Sportivo anche nei confronti degli atleti dilettanti.

Agente sportivo e calciatori di minore età

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Per quanto riguarda i calciatori di minore età, è importante esaminare quanto dettato dall'art. 5.5 del Regolamento FIGC degli Agenti Sportivi; viene espressamente prevista la possibilità di conferire il mandato ad un Agente Sportivo da parte di un calciatore di minore età ma con l'obbligo di sottoscrizione anche per coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale. In ogni caso, un calciatore di minore età non può essere rappresentato da un Agente prima del compimento anagrafico del sedicesimo anno di età.
Necessario inoltre segnalare che nel contratto di mandato stipulato tra l'Agente Sportivo ed il calciatore di minore età deve essere obbligatoriamente apposta una particolare clausola, la quale preveda che nessun pagamento, utilità o beneficio di sorta debba essere corrisposto all'Agente Sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti fin quando il calciatore sia di minore età.

Dott. Mario Piroli — Esperto in diritto sportivo nazionale ed internazionale

E-mail: mario.piroli@yahoo.com


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