La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 395/2007) ha stabilito che "in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta". I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi precisato che "la previsione di un massimale come limite della responsabilità dell'assicuratore à inidonea a trasformare l'obbligazione di risarcimento del danno in quella di pagamento di una somma determinata".
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