La costituzione di beni immobili di proprietà dei coniugi in fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) è soggetta all'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 del codice civile.
Considerato che la costituzione del fondo patrimoniale costituisce un atto a titolo gratuito la Corte di Cassazione (sentenza 966 del 17 gennaio 2007) ha rilevato per esperire tale azione è sufficiente che sussistano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c..
In sostanza il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni a condizione che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle sue ragioni o che, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
La Corte chiarisce inoltre che non è necessario che il fondo patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito per aver determinato la perdita della garanzia patrimoniale, essendo sufficiente che l'atto abbia reso più difficile il recupero coattivo del credito determinando o aggravando il pericolo che una eventuale futura azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa.
Sotto il profilo soggettivo la Corte afferma che nel'ipotesi in cui la costituzione del fondo patrimoniale sia successiva al sorgere del credito è sufficiente per l'esperibilità dell'azione revocatoria la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.

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