Un documento approvato dal Consiglio dell'Ordine della Calabria chiarisce risorse e limiti delle competenze dello psicologo in ambito forense

Psicologo forense, il documento dell'Ordine della Calabria

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"Risorse e limiti delle competenze dello Psicologo in ambito forense" è il titolo del documento che il Consiglio dell'Ordine della Calabria ha approvato sabato 3 ottobre. Il documento fa luce su quelli che sono i limiti entro i quali lo psicologo forense è tenuto ad operare e che non possono andare oltre al ruolo di ausiliario dell'autorità giudiziaria.

Come «perito/CT/CTU1 - si legge nel provvedimento dell'Ordine calabrese - svolge esclusivamente una funzione tecnica accettando unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze, impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate».

Psicologo forense, precisazioni sul ruolo

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Lo Psicologo Forense evidenzia il documento «non può occuparsi delle incombenze relative alle decisioni giudiziali. Suo compito è effettuare esclusivamente i rilievi tecnici di supporto ai provvedimenti giudiziali». Ma può succedere che «i quesiti peritali possano contenere delle richieste con esplicite/implicite deleghe al Consulente a cui viene chiesto di esprimersi attraverso giudizi o altri profili di competenza dell'Autorità Giudiziaria». In questi casi, lo psicologo forense dovrà informare «l'A.G. e le parti sull'impossibilità di rispondere a tali quesiti chiedendo di riformularli in base alle competenze comprese nell'alveo delle Scienze Psicologiche in ambito forense. In ogni caso, non svolge attività professionali che esulano dagli atti tipici dello Psicologo».

Psicologo forense, consulenza in ambito civile

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Come una piccola guida, il documento analizza il ruolo civile del ctu in tema di separazioni, divorzio e affidamento dei figli. In questo ambito il consulente potrà effettuare:

- valutazione e descrizione delle dinamiche psicologiche intercorrenti tra i membri della famiglia divisa

- esprimersi sullo stato di salute psicologica del figlio

- suggerire eventuali trattamenti sanitari di tipo psicologico nei confronti del figlio

- esprimersi sui criteri psicoforensi relativi ai diritti del figlio ex art. 337-ter co. 1 c.c., motivando le relative risposte: il figlio è in grado di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori? il figlio è in grado di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori? il figlio è in grado di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale?

Per converso, il ctu non potrà:

- esprimersi e nemmeno rispondere a quesiti inerenti (perché di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria):

a) la tipologia di affidamento dei figli (condiviso, esclusivo, enti)

b) il regime di frequentazione tra figli e genitori

c) il collocamento del figlio

d) il mantenimento dei figli

- esprimersi sui fatti oggetto di querela/denuncia perché di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria

- suggerire/prescrivere ai genitori, nemmeno sotto forma di invito, trattamenti sanitari (sostegno psicologico, psicoterapia, esami medici ecc.) perché vietato dalla Costituzione ex art. 32

- modificare in corso di CTU il collocamento del figlio e/o il regime di frequentazione perché di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria

- coartare e/o viziare, direttamente/indirettamente, la libertà di scelta dei genitori

Psicologo forense, consulenza in ambito penale

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In ambito penale, il documento prende in considerazione la consulenza Tecnica/Perizia in tema di capacità di testimoniare nei casi di violenza sessuale su persone in condizione di particolare vulnerabilità. In questo frangente, il ct/perito potrà

- effettuare il colloquio e somministrare test psicologici alla persona sottoposta a valutazione peritale

- esprimersi sulla capacità di rendere testimonianza ex art. 196 c.p.p.

- effettuare colloqui informativi con altri soggetti coinvolti direttamente/indirettamente nella vicenda giudiziaria.

Il ct non potrà invece:

- somministrare test psicologici ad altri soggetti coinvolti direttamente/indirettamente nella vicenda giudiziaria

- esprimersi sulla personalità dell'indagato/imputato

- esprimersi sui fatti oggetto di querela/denuncia perché di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria

- esprimersi sulla veridicità/credibilità/attendibilità et similia delle sommarie informazioni e della testimonianza della persona perizianda perché di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria

- esprimersi su correlazioni tra lo stato di salute della persona perizianda e fatti oggetto di querela/denuncia perché i fatti devono essere ancora accertati dall'Autorità Giudiziaria

- esprimersi su sintomi e/o indicatori specifici di violenza sessuale perché non scientificamente fondati per identificare esperienze di violenza sessuale. In ogni caso, l'accertamento di esperienze di violenza sessuale è di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria.

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Foto: 123rf.com
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