La disciplina dell'obbligo di non concorrenza applicabile al socio di S.r.l. cedente la propria quota di partecipazione sociale.

Obbligo di non concorrenza

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L'obbligo di non concorrenza assume, nel codice civile, molteplici sfumature; per ragioni di economia espositiva, si focalizzerà l'attenzione sulla disciplina applicabile al socio di S.r.l. cedente la propria quota di partecipazione sociale.

Appare utile prendere le mosse dall'art. 41, comma 1 Cost., ai sensi del quale "l' iniziativa economica privata è libera"; ne deriva la possibilità, per gli operatori economici, di concorrere tra loro al fine di acquisire e conservare la clientela.
Il comma 2 precisa, tuttavia, che la suddetta "non può svolgersi in contrasto con l' utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
La Carta Costituzionale delinea così il discrimine tra concorrenza "leale" e "sleale".

L'art. 2598 del codice civile

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Si richiama, a questo proposito, l' art. 2598 c.c., il quale individua specificamente gli atti di concorrenza sleale che, in quanto tali, non sono tollerati dall'ordinamento giuridico.
In particolare, si tratta di:
1) usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, ovvero imitare servilmente i prodotti di un concorrente, ovvero ancora compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l' attività di un concorrente;
2) diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, ovvero appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l' altrui attività.

La fattispecie di cui all'art. 2598 nella srl

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In tema di S.r.l., si ritiene integrata la fattispecie di cui all' art. 2598, n. 3) c.c. qualora il socio cedente entri a far parte di una nuova compagine sociale e, avvalendosi di informazioni riservate apprese in ragione del precedente rapporto, storni la clientela della propria ex società; tale condotta, infatti, costituisce un' evidente violazione dei principi di correttezza professionale ed appare del tutto idonea a danneggiare l' altrui attività (ex multis Trib. Milano, Sent. n. 59079/2015).

Al di là di simili atti di concorrenza sleale, al socio cedente non è vietato entrare a far parte di una compagine sociale antagonista della propria ex società; fatta salva, naturalmente, una prescrizione statutaria o pattizia di segno contrario.

Si richiama, a questo proposito, l' art. 2596, comma 1 c.c., ai sensi del quale "il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni".

La decisione del tribunale di Bologna

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Ciò detto, il Tribunale di Bologna si è recentemente pronunciato proprio in tema di obbligo di non concorrenza in capo al socio cedente (Trib. Bologna, Sent. n. 172/2019).

In primo luogo, i giudici bolognesi hanno evidenziato come la disciplina delle società di capitali non contempli un generale obbligo di non concorrenza a carico del medesimo; in secondo luogo, in armonia con la prevalente giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che una simile limitazione potrebbe comunque trovare applicazione attraverso l' estensione analogica dell'art. 2557 c.c., in base al quale "chi aliena l' azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l' oggetto, l' ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell' azienda ceduta".

Più precisamente, la disposizione in esame si applicherebbe al socio cedente soltanto ove la quota di partecipazione sociale ceduta consenta il controllo della società stessa; in questo caso, infatti, si otterrebbe un risultato sostanzialmente analogo all' alienazione d' azienda, con il conseguente e fondato pericolo, per il cessionario, che l' eventuale concorrenza dell'ex socio - per quanto "leale" - si riveli eccessivamente "gravosa".


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