Il regolamento di competenza consente alle parti o al giudice di porre rimedio ad un errore. Il regolamento di competenza può essere necessario o facoltativo, nel primo caso occorre fare riferimento all'art. 42 c.p.c., nel secondo all'art. 43 c.p.c.

Competenza e relative contestazioni

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Per risolvere una controversia in giudizio è necessario individuare il giudice competente. Come sappiamo, nella giurisdizione civile il giudice competente è individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio.

Quando la scelta operata dall'attore in ordine alla competenza è oggetto di contestazione da parte delle altri parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione.

L'incompetenza

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Va chiarito, innanzitutto, che l'incompetenza del giudice adito va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Ciò è previsto qualunque sia il criterio la cui applicazione sia contestata (materia, valore o territorio). In particolare, se la contestazione riguardi la competenza per territorio, è necessario indicare altresì il giudice che si ritiene competente; in mancanza di tale indicazione, l'eccezione si considera non proposta.

L'incompetenza è rilevabile anche d'ufficio, non oltre l'udienza di prima comparizione e trattazione di cui all'art 183.

È importante rilevare che le questioni relative alla competenza vengono decise dal giudice in base a ciò che risulta dagli atti e senza apposita istruzione, se non limitata all'assunzione di sommarie informazioni, quando ritenute necessarie.

Il provvedimento che decide sulla competenza può essere impugnato con regolamento di competenza ai sensi dei successivi artt. 42 e 43 c.p.c., che disciplinano, rispettivamente, il regolamento necessario di competenza e il regolamento facoltativo di competenza.

Tale disciplina non si applica ai giudizi davanti al giudice di pace (v. art. 46 c.p.c.).

Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione: analogie e differenze

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Al pari del regolamento di giurisdizione (ex art. 41 c.p.c.), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attività processuali, poiché offre la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione per risolvere, in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza.

A differenza del regolamento di giurisdizione, però, il regolamento di competenza rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.

Il regolamento di competenza: cos'è e come funziona

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Il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. è previsto come mezzo di impugnazione dell'ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell'art. 38 senza pronunciarsi sul merito della causa (in tal senso, sono impugnabili anche le ordinanze che si pronunciano sulla competenza in caso di litispendenza, continenza e connessione, ex artt. 39 e 40 c.p.c.).

Il regolamento, in tali casi, si pone come unico mezzo possibile di impugnazione, proprio in considerazione del fatto che con il provvedimento impugnato non viene deciso il merito della causa.

Se, invece, la questione di competenza viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte può scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza (che in questo caso, quindi, è facoltativo) oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito.

In caso di impugnazione ordinaria, le altre parti rimangono in facoltà di avanzare l'istanza di regolamento di competenza.

Il procedimento presso la Corte di Cassazione

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Il procedimento del regolamento di competenza è compiutamente disciplinato dall'art. 47 c.p.c che ha subito qualche modifica per opera della riforma Cartabia.

L'istanza viene presentata con ricorso sottoscritto dalla parte o dal procuratore alla Corte di Cassazione.

Il ricorso viene poi notificato alle parti che non hanno aderito (l'adesione può risultare anche firmando il ricorso) entro 30 giorni, che decorrono:

-dalla comunicazione dell'ordinanza che si è pronunciata sulla competenza;

- dalla notifica dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 43 c.p.c, dedicato regolamento di competenza facoltativo.

Concluse le notificazioni del ricorso alle parti, la parte che ha proposto l'istanza per il regolamento di competenza deve depositare il ricorso e i documenti necessari nel termine perentorio di 20 giorni che decorre dall'ultima notifica.

Il regolamento di competenza può anche essere richiesto d'ufficio, con ordinanza.

Quando la questione della competenza è stata sollevata da una parte o rilevata d'ufficio dal giudice, le parti hanno 20 giorni di tempo dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare alla corte di Cassazione scritti difensivi e documenti.

Sospensione del processo

In base al riformato art. 48 c.p.c., quando viene richiesto il regolamento di competenza, il processo viene sospeso dal giorno in cui è deposita la copia del ricorso notificato (al giudice davanti al quale pende la causa) o è pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento.

La Corte di Cassazione decide con ordinanza (art. 49 c.p.c.), dà i provvedimenti opportuni per proseguire il processo davanti al giudice competente e quando occorre rimette le parti in termini per consentire loro di provvedere alla loro difesa.

Le parti sono, poi, tenute a riassumere il processo davanti al giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che regola la competenza, pena l'estinzione del processo (art. 50 c.p.c.).

Mancata impugnazione dell'ordinanza

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Rimane da chiedersi cosa accade se l'ordinanza con cui il giudice si pronuncia sulla competenza (ex art. 38 c.p.c., ult. comma) non venga impugnata con istanza di regolamento.

Al riguardo, l'art. 44 dispone che, quando l'ordinanza dichiari l'incompetenza del giudice che l'ha emessa, diventa incontestabile in relazione alla incompetenza e competenza indicate, se il processo viene riassunto davanti al giudice indicato come competente nel termine fissato nel provvedimento, fatti salvi i casi di incompetenza per materia o territorio di cui all'art. 28 c.p.c (foro stabilito su accordo delle parti).


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