La litispendenza di cui all'art. 39 c.p.c. si verifica quando una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi e va dichiarata con ordinanza

Cos'è la litispendenza

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L'istituto della litispendenza è previsto dal nostro ordinamento con il fine di evitare il contrasto tra giudicati, nei casi in cui due giudici diversi si trovino ad affrontare una stessa causa.

Per questo motivo, l'art. 39 del codice di procedura civile prevede che, se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo e anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

Quando ricorre la litispendenza ex art. 39 c.p.c.

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Va chiarito, innanzitutto, quando si possa ritenere che due cause siano identiche, ai fini della disciplina in oggetto.

Ebbene, i criteri da esaminare, a questo proposito sono tre:

Se questi tre elementi sono identici, allora ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 39 c.p.c.

È opportuno precisare che, per quanto riguarda l'identità dei soggetti, non rileva l'eventuale cambiamento dovuto a successione mortis causa.

Forma del provvedimento

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Come abbiamo visto, la litispendenza può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, fino a che non si sia formato il giudicato.

Il giudice adotta il relativo provvedimento con ordinanza. Tale scelta è stata introdotta a seguito della riforma del processo civile del 2009; il testo precedente, infatti, prevedeva la forma della sentenza. Si è preferito optare per l'ordinanza in considerazione della possibilità di adottare tale atto direttamente in udienza e con motivazione succinta.

Ai sensi del successivo art. 42 c.p.c., tale ordinanza è impugnabile soltanto con istanza di regolamento di competenza.

Il criterio della prevenzione della causa

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La regola fondamentale, in tema di litispendenza, si sostanzia nel criterio della prevenzione: a proseguire sarà solo la causa proposta per prima.

Il giudice adito successivamente, quindi, dovrà pronunciare la litispendenza e chiudere il proprio procedimento con ordinanza.

Per individuare il momento in cui la causa si considera proposta presso il giudice, l'ultimo comma dell'art. 39 stabilisce che "la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso". Se le citazioni vengono notificate nello stesso giorno, la prevenzione è determinata dalla data di comparizione.

Vale la pena ricordare che la litispendenza sussiste soltanto con riferimento a cause identiche incardinate presso uffici giudiziari diversi. Se la medesima causa, invece, è proposta presso due giudici diversi di uno stesso ufficio giudiziario, si procede alla mera riunione dei procedimenti.

La continenza

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L'art. 39 c.p.c. prevede anche uno specifico caso di litispendenza, cioè la continenza di cause.

Questa si verifica quando l'oggetto di una causa proposta davanti a un ufficio giudiziario risulta compreso nel più ampio oggetto di una diversa causa, incardinata tra gli stessi soggetti (e per la stessa causa petendi) presso un diverso ufficio giudiziario.

In tal caso, a norma del secondo comma dell'art. 39, il giudice adito successivamente dichiara la continenza con ordinanza, a condizione che il giudice preventivamente adito sia competente anche per tale causa.

A differenza di quanto accade nella mera litispendenza, il giudice che pronuncia la continenza non deve limitarsi a chiudere il proprio processo, ma deve anche assegnare un termine perentorio alle parti, entro cui le stesse devono riassumere il procedimento davanti al primo giudice per evitare l'estinzione della causa.

Se invece il primo giudice non è competente per la causa proposta successivamente, starà a lui pronunciare la continenza e assegnare il termine alle parti.


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