La competenza delle autorità giudiziarie civili è stabilita in base a tre criteri base ossia la materia della controversia, il suo valore e il territorio, per il quale il legislatore ha previsto particolari criteri di collegamento

Competenza civile cos'è

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Quando un soggetto vuole risolvere una controversia presso una sede giudiziaria, al fine di tutelare un proprio diritto, è tenuto a individuare il giudice competente a trattare la causa.

A tal proposito, l'ordinamento individua i criteri che fissano la competenza di un giudice civile: la materia trattata, il valore della controversia e il territorio.

Così intesa, la competenza rappresenta una porzione della giurisdizione, poiché individua la frazione di potere giurisdizionale esercitata dai vari giudici ordinari di cui all'art. 1 c.p.c.

La competenza civile, al pari della giurisdizione, si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.).

Competenza per materia

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L'attore, dunque, è tenuto a individuare il giudice competente facendo riferimento a tre criteri: materia, valore e territorio.

Quanto alla competenza per materia, rileva quanto disposto dall'art. 7 c.p.c., che riserva alla competenza del giudice di pace, qualunque ne sia il valore:

  • le cause relative all'apposizione di termini e all'osservanza delle distanze di alberi e siepi;
  • le cause relative alle modalità d'uso dei servizi in condominio;
  • le cause relative ad immissioni di fumo e calore, esalazioni, rumori, scuotimento che superino la normale tollerabilità;
  • le cause relative agli interessi da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

In capo al tribunale, invece, è individuata una competenza residuale "per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice" (art. 9 c.p.c.).

Il tribunale, inoltre, è esclusivamente competente in materia di:

  • tasse e imposte;
  • stato e capacità delle persone;
  • querela di falso;
  • esecuzione forzata;
  • per ogni causa di valore indeterminabile.

Competenza per valore

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Quanto alla competenza per valore, fermo restando quanto appena descritto con riferimento alla competenza per materia, l'art. 7 c.p.c. individua nel giudice di pace l'organo competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad EUR 10.000 e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore ad EUR 25.000.

È importante precisare che il valore della causa, a norma dell'art. 10 c.p.c., è determinato dalla domanda, considerando che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra di loro.

Va evidenziato che, nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore. Se il convenuto, nella sua prima difesa, contesta la competenza individuata dall'attore, il giudice è chiamato a decidere sulla questione secondo lo stato degli atti.

Per quanto riguarda le disposizioni di dettaglio in tema di competenza per valore, è previsto tra l'altro, che il valore delle cause relative ai beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato, mentre il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede.

Competenza per territorio

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La competenza per territorio, infine, è fissata in base alle regole poste dagli artt. 18 e segg.

In generale, per le persone fisiche è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, mentre per le persone giuridiche, qualora convenute, è competente il giudice del luogo dove esse hanno sede.

La disciplina di dettaglio dispone, tra l'altro, che:

  • per le cause relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.);
  • per le cause relative a diritti reali su beni immobili e in materia di locazione e comodato è competente il giudice del luogo dove è sito l'immobile (art. 21 c.p.c.);
  • per le cause relative alla divisione di eredità, è competente il giudice del luogo dell'aperta successione (art. 22 c.p.c.);
  • per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano, mentre per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo di residenza del debitore (art. 26 c.p.c.).

Deroga alla competenza per territorio

Se non diversamente stabilito dalla legge, le parti possono anche accordarsi per derogare alle norme stabilite in tema di competenza per territorio (art. 28 c.p.c.), ma solo per affari determinati e con atto scritto.

Incompetenza e regolamento di competenza

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Va ricordato, infine, che l'incompetenza per materia, valore o territorio deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestiva o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione cui all'art. 183 c.p.c. (v. art. 38 c.p.c.).

La relativa decisione del giudice può essere impugnata con istanza di regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c.


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