Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che nei giudizi soggetti alla mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è sempre a carico dell'attore in senso sostanziale

Onere della mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo

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La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, ha chiarito che l'onere di esperire il procedimento di mediazione, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, è sempre posto in capo alla parte opposta, la quale assume la veste di attore in senso sostanziale.

La mediazione obbligatoria

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Con il D. Lgs. n. 28 del 2010 e ss.mm.ii. è stata introdotta, nel nostro ordinamento, la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 della prefata disciplina normativa, per mediazione s'intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Specificamente, l'art. 5, comma 1-bis, della normativa in discorso prescrive in capo a coloro che intendono esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in determinate materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica

e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) sono tenuti, assistiti dall'avvocato, ad esperire, preliminarmente, il procedimento di mediazione.

L'esperimento del suddetto procedimento di mediazione è indicato espressamente come "condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

In particolare, l'improcedibilità della domanda dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Laddove il Giudice rilevi che la mediazione non è stata esperita, fissa una successiva udienza, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Se la parte onerata ad attivare il procedimento di mediazione non vi provvede, il Giudice dovrà dichiarare definitivamente l'improcedibilità della domanda, con ogni conseguenza di legge.

Mediazione e procedimento monitorio

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L'art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 28/2010 prevede che, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, la mediazione non dev'essere esperita fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

In altri termini, laddove il creditore azioni un procedimento monitorio, ottenendo un'ingiunzione di pagamento nei confronti del proprio debitore, in una delle materie incluse nella c.d. mediazione obbligatoria, la prescritta procedura di conciliazione dovrà essere esperita solo dopo che il Giudice si pronunci sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione e, quindi, solo a seguito della prima udienza di comparizione.

La vexata quaestio, risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia in commento, riguarda l'individuazione del soggetto onerato ad attivarsi per esperire il prescritto procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La parte a cui spetta l'onere di esperire la procedura di mediazione: due tesi

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In linea generale si può affermare che l'onere di esperire la procedura di mediazione grava sempre in capo al soggetto che intenda agire in giudizio, ergo alla parte attrice.

In tal senso milita anche la formulazione letterale contenuta nell'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, nella parte in cui pone l'onere di esperire la procedura de qua in capo a "Chi intende esercitare in giudizio un'azione".

Ebbene, ciò posto, nei processi instaurati ad origine mediante le regole del processo ordinario di cognizione contenute negli artt. 163 e ss. c.p.c., ovvero con la rituale notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, non sussiste alcun problema nell'individuazione della parte processuale su cui grava l'onere di esperire la mediazione.

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, la parte opponente assume la veste di attore solo in senso formale, sebbene, come noto, sia convenuto in senso sostanziale.

Tale circostanza determina, nei succitati giudizi, delle difficoltà nell'individuazione del soggetto su cui grava l'onere di dare avvio al procedimento di conciliazione.

Sulla questione si sono succeduti due distinti orientamenti giurisprudenziali, corrispondenti a due distinte e contrapposte tesi dottrinarie:

- per un primo orientamento, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire la procedura di mediazione grava sulla parte opponente, in quanto è quest'ultima ad avere interesse alla proposizione del giudizio di cognizione. Tale parte, peraltro, risulta formalmente la parte attrice. Detta tesi è stata recepita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 2015;

- un secondo orientamento, ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di merito, ritiene che l'onere di avviare il procedimento di mediazione debba gravare in capo all'opposto, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Le conseguenze dei due diversi orientamenti

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La scelta dell'una o dell'altra tesi non è solo una questione accademica, atteso che detta scelta determina delle importanti conseguenze sostanziali.

Si è detto in precedenza che il mancato avvio del procedimento di mediazione, a seguito dell'ordine del Giudice, determina la definitiva declaratoria di improcedibilità della domanda, la quale assume un'importanza particolare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

Seguendo la prima tesi, infatti, il mancato esperimento della procedura di mediazione determina l'improcedibilità della domanda e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; seguendo il secondo orientamento, invece, la pronuncia di improcedibilità determinerà la definitiva revoca del decreto ingiuntivo opposto, con evidenti vantaggi per la parte opponente.

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19596/2020

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Con la statuizione in commento, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha condiviso il secondo orientamento statuendo che: "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Avv. Claudio Roseto

Specializzato in diritto amministrativo

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