Sono valide, dunque, devono essere pagate le multe che sul verbale non riportano l'importo della sanzione. Lo specifica la Corte di Cassazione in una sentenza della Seconda sezione civile (la numero 1412) con la quale ricorda che 'nessuna norma impone la comunicazione della sanzione al trasgressore'. In ogni caso, 'il diritto di difesa non resta menomato dalla mancata conoscenza' del costo della multa
, a patto che nel verbale 'sia indicata la condotta materiale che integra la violazione' del Codice della strada. Sulla base di questo principio, la Suprema Corte ha ribaltato la sentenza del Giudice di pace di Carrara, del maggio 2002, che aveva annullato la multa inflitta ad un automobilista del luogo, Nicola B., proprio sulla base del fatto che sul verbale non era stato specificato l'importo della multa. In questo modo, gli 'ermellini' hanno accolto il ricorso del Prefetto di Massa Carrara che, art. 383 del Codice della strada
alla mano, ha ricordato cheil regolamento 'non prescrive che sul verbale contestato al contravventore sia indicato l'importo della sanzione da corrispondere'. La Suprema Corte, inoltre, bocciando le rivendicazioni dell'automobilista che chiedeva in ogni caso il pagamento in misura ridotta della sanzione, ricorda che 'per quanto concerne la mancata comunicazione della somma necessaria per effettuare il pagamento in misura ridotta, l'art. 202 c. 1 del Cds dispone che per le violazioni, per le quali e' stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme'.

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