Il decreto semplificazioni abroga la disposizione del Codice della Strada che prevedeva in materia di segnaletica stradale il ricorso al Ministero

Segnaletica stradale: abrogato il ricorso al Ministero dei trasporti

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Il decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, all'art. 49 del testo coordinato, contenente le "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" dispone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada.

Il comma abrogato prevedeva che: "3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito."

Alla luce di detta abrogazione, stante la mancanza di indicazioni ulteriori da parte della legge di conversione del decreto semplificazioni, chi d'ora in poi vorrà ricorrere contro i provvedimenti e le ordinanze degli enti che decidono per l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, non avrà altro rimedio che il ricorso al giudice amministrativo.

Competenza in materia di segnaletica stradale

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Prima di ricordare però come funzionava il ricorso al Ministero dei Trasporti contro i provvedimenti in materia di segnaletica stradale, è opportuno analizzare il contenuto dell'intero articolo 34 del Codice della Strada.

Esso infatti, al comma 1, elenca i soggetti a cui spetta l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, ossia:

  • gli enti proprietari delle strade fuori dei centri abitati;
  • i comuni, nei centri abitati, anche in relazione ai segnali di inizio e di fine del centro abitato, anche se posizionati su strade non comunali;
  • il comune nelle strade private aperte all'uso pubblico e nelle strade locali;
  • gli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali relativi alle caratteristiche strutturali o geometriche nei tratti delle strade che non sono di proprietà del comune e all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

I commi 2 e due bis dell'articolo prevedono inoltre che:

  • gli enti sopra citati possono anche autorizzare la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali (esclusi quelli di avvio ai posti di pronto soccorso a cui devono provvedere loro), in questo caso apposizione e manutenzione spettano agli esercenti;
  • detti enti possono anche utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali della zona di riferimento, oltre alla denominazione in lingua italiana.

Come funzionava il ricorso al Ministero

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Come anticipato, il ricorso al Ministero dei Trasporti ora abrogato, era previsto nei casi in cui si voleva contestare un provvedimento dell'ente competente in materia di segnaletica. La disciplina di dettaglio del ricorso era contenuta nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, anche'esso abrogato da una disposizione dell'art. 49 del testo coordinato del decreto semplificazioni dopo la conversione ad opera della legge n. 120/2020.

Tanto per fare un esempio, pensiamo al titolare di un'attività che voleva contestare l'istituzione di un senso unico proprio nella strada antistante al suo negozio, perché lesivo dei suoi interessi e guadagni.

Il soggetto in questo caso non doveva fare altro che inoltrare il ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sia all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero che all'ente che aveva apposto il segnale stradale avendo cura di indicare nell'atto:

  • gli estremi che identificano il provvedimento impugnato;
  • i motivi per i quali lo stava impugnando;
  • eventuali proposte di modifica del provvedimento contestato.

La proposizione del ricorso aveva l'effetto di sospendere il provvedimento impugnato a meno che, sussistendo ragioni d'urgenza, l'ente non decideva di dare esecuzione provvisoria allo stesso, con l'obbligo di comunicarla al ricorrente e all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ricevuto il ricorso l'Ispettorato svolgeva l'istruttoria e il Ministero doveva decidere entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto e, se accoglieva il ricorso, l'ente che aveva emesso il provvedimento impugnato doveva adeguarsi alla decisione dopo che il Ministero aveva provveduto alla sua comunicazione anche al soggetto ricorrente.


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