Natura e sviluppo del vincolo per il minore nello sport, le violazioni poste in essere e cosa prevede in merito il testo unico di riforma dello sport

Natura e sviluppo del vincolo per il minore dilettante nello sport

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Inizialmente, le società sportive nacquero come associazioni di giocatori, per opera degli sportivi stessi. Quindi, il legame fra associazioni e atleti, si istituì fin dall'inizio.

In epoca successiva, si formarono le Federazioni sportive che nacquero come associazioni di secondo grado (associazioni di associazioni) e la rete di rapporti divenne più complessa. Ci fu infatti l'impossibilità per lo sportivo di iscriversi alla Federazione senza essersi prima iscritto ad una delle stesse associazioni sportive che facevano parte delle federazioni stesse.

L'atleta restava un socio dell'associazione sportiva ma contemporaneamente, sia pur indirettamente e cioè attraverso l'associazione, diventava anche la base delle Federazioni. Si era di fronte a una struttura piramidale, con al vertice le Federazioni. In questa struttura, il vincolo, non era altro che il rapporto associativo tra l'atleta e l'associazione, mentre il tesseramento era l'atto che istituiva il rapporto tra il singolo e la Federazione.

Si avevano in sintesi tre specie di rapporti:

- il tesseramento con il quale l'atleta si legava alla Federazione;

- il vincolo che diventava un legame a tempo indeterminato con la società sportiva;

- il contratto di ingaggio che consisteva appunto nella prestazione dello sportivo verso corrispettivo.

Le Federazioni di conseguenza non furono più espressione degli iscritti, persone fisiche, ma solo espressioni delle società sportive. Gli sportivi, che prima si identificavano con la società sportiva ne diventarono controparte; la stessa Federazione, ora espressione delle società sportive, diventò controparte nei confronti dei giocatori.

Il vincolo, infatti, a causa dei mutamenti avvenuti, era diventato praticamente il diritto della società sportiva di utilizzare le prestazioni del giocatore e il potere di inibire al giocatore di prestare la propria attività a favore di un'altra società. Il diritto dell'atleta dilettante a svolgere in piena libertà l'attività agonistica sportiva è, quindi, fortemente compromesso dal "vincolo sportivo", che nasce nel momento in cui l'atleta e gli esercenti la potestà genitoriali, firmano il tesseramento, che lo lega inscindibilmente, o quasi, alla società sportiva di appartenenza.

La natura obbligatoria del vincolo

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Il vincolo è l'obbligo per l'atleta di svolgere la propria attività sportiva per il club, non potendo, senza il consenso di quest'ultimo, giocare con altri. In pendenza di vincolo, quindi, il giocatore non può cambiare squadra, se non con il consenso della società titolare del cartellino o se questa decide di lasciarlo libero. L'atleta, quindi, fino all'età in cui termina il vincolo in pratica non riesce quasi mai a trasferirsi in un'altra società senza il consenso di quella con cui è tesserato a meno che non trovi un accordo con la società, sottoscriva un contratto da professionista, cambi la residenza, fallisca la società di appartenenza, o non partecipi ad almeno quattro gare ufficiali durante la stagione sportiva. Tuttavia, occorre precisare che fino al compimento del quattordicesimo anno di età ogni tesseramento sottoscritto dall'atleta (per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale) ha una durata necessariamente annuale. Nel periodo compreso tra il quattordicesimo ed il sedicesimo anno d'età l'atleta dilettante mantiene la possibilità di continuare a tesserarsi solo annualmente con la società, essendo la costituzione di un vincolo pluriennale, in tale biennio, solamente facoltativa.

Laddove, tuttavia, ciò non accadesse - come spesso purtroppo avviene all'insaputa dello stesso atleta e della sua famiglia - e l'atleta finisse, quindi, col tesserarsi "pluriennalmente" con la società di appartenenza, il relativo vincolo sportivo, ai sensi dell'art. art. 32 N.O.I.F., è destinato a protrarsi fino al termine della stagione in cui compie 25 anni. Si tratta di uno dei principali obblighi che nascono dal tesseramento quello di svolgere la propria attività sportiva agonistica solamente per conto della società per la quale è tesserato, con la conseguenza che una volta tesserato per una associazione ed in costanza del vincolo, l'atleta non può liberamente tesserarsi per altre che operano nella stessa disciplina sportiva.

Il diritto dell'atleta dilettante a svolgere in piena libertà l'attività agonistica sportiva, alle soglie del terzo millennio, in Italia è ancora del tutto gravemente compromessa dal vincolo sportivo, che viene in essere nel momento in cui l'atleta sottoscrive il cosiddetto cartellino, che lo lega indissolubilmente, o quasi, alla società sportiva di appartenenza. Nonostante alcune federazioni sportive abbiano negli ultimi anni "rivisto" i loro regolamenti inerenti il vincolo sportivo e la sua durata "temporale" nei confronti dell'atleta dilettante, è consolidato nell'ordinamento sportivo nazionale, il principio secondo cui il tesseramento degli atleti in giovane età e dei dilettanti, è di fatto uno scriteriato legame associativo, con altrettanto odiosi limiti di tempo, con la conseguenza che esso può essere sciolto solo ed esclusivamente con il placet della società sportiva che detiene il cartellino. E' di tutta evidenza come la firma del cartellino sia necessaria per poter svolgere un'attività sportiva agonistica in seno ad una società sportiva affiliata ad una della varie federazioni sportive italiana e quindi al Coni, ma spesso le condizioni che sono correlate al sottoscrizione del cartellino sono vessatorie nei confronti dell'atleta.

Di fatto il giovane dilettante, suo malgrado, se intende partecipare alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive, deve stipulare il vincolo con la società sportiva e donare senza altra possibilità la titolarità delle sue prestazioni sportive alla medesima, vedendo "sfumare" all'orizzonte la propria libertà agonistica.

Il vincolo sportivo è un contratto associativo

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Tecnicamente il vincolo sportivo ha natura di contratto associativo aperto, ovvero si sostanzia nell'approvazione diretta del tesseramento con il "club" e indiretta delle clausole statutarie della federazione sportiva a cui è affiliato il sodalizio sportivo. Ora senza addentrarci nei meandri delle varie disquisizioni dottrinali e giurisprudenziali sulla natura giuridica del vincolo sportivo, è tuttavia di fondamentale importanza rappresentare il fatto che il vincolo sportivo, stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato o comunque troppo lungo, imposto dalle norme statutarie sportive, deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. dato che contrasta palesemente con norme imperative e di ordine pubblico.

Nello specifico, il vincolo sportivo a tempo indeterminato o irragionevole, viola, nell'ordine il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, diritto sancito dalla Carta Costituzionale, nonché dalla legge 91/81 che all'art. 1 afferma che l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero; la libertà di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione, tutelato dall'art. 18 della Costituzione; il diritto previsto dall'art. 24 del codice civile, espressione del principio democratico, di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia preso l'onere di farne parte per un tempo ben preciso; il diritto stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che assicura senza nessuna discriminazione il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale, come deve certamente ritenersi quella dell'atleta minore e non professionista.

Quanto sopra esposto, strano ma vero, è avvalorato anche dall'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che in più circostanze ha ritenuto nulle le clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso. Una delle varie motivazioni favorevoli al vincolo sportivo troverebbe la sua ragion d'essere nell'esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l'unica fonte di sostegno dell'attività agonistica nelle società dilettantistiche. Il fatto che ancora sia imperante l'istituto del vincolo sportivo, ha contribuito a far sì che anche gli atleti minori d'età siano considerati "oggetto" di contrattazione e valutazione economica, circa trasferimenti, prestiti ed altri accordi vari, da parte delle società che ne detengono i cartellini.

Il nuovo ed attuale Statuto della FIGC ha già previsto la riduzione della durata di detto vincolo dagli attuali 25 anni ai 24 anni per la prossima stagione. Si precisa come il vincolo sportivo venga assunto volontariamente e consapevolmente dai calciatori al momento della sottoscrizione del cartellino e quindi non sia attivato in maniera coatta. Le Società dilettantistiche necessitano ogni anno di poter disporre di un numero minimo di tesserati sicuri per poter programmare la propria attività.

Violazioni poste in essere con l'attuazione del vincolo sportivo

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Il vincolo viola:

- il diritto al gioco spettante ad ogni minore stabilito dall'art 31 L. 27 maggio 1991, n. 176 che concede al minore la possibilità di dedicarsi al gioco e all'attività ricreativa proprie della sua età

- il diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica rinvenibile nelle libertà sociali ed individuali di cui alla Costituzione e nell'art 1 L. 23 marzo 1981, n. 91 che rende "libero" l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta individualmente che in forma collettiva;

- la libertà d'associazione che comprende anche il "diritto di dissociazione", tutelato dall'art 18 della Costituzione, nonché dall'art 11 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (L. 4 agosto 1955 n. 848) e, da ultimo, dall'art 22 del patto internazionale sui diritti civili e politici;

- il diritto di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 24 del codice civile

- il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art 3 della Costituzione data la parzialità del trattamento riservato illogicamente agli atleti professionisti per i quali l'art 16 L. 23 marzo 1981 ha disposto espressamente l'abolizione del vincolo sportivo;

- il principio che deve caratterizzare i nuovi statuti e regolamenti delle federazioni sportive, di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale (art. 16 co 1, D. Lgs 23 luglio 1999, n. 242).

Lo scioglimento anticipato del vincolo sportivo

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Lo scioglimento anticipato del vincolo sportivo è previsto di diritto solo in casi eccezionali (es. cessazione dell'attività della società, fusione, rinuncia al titolo sportivo) espressamente individuati dai singoli Regolamenti delle Federazioni Sportive.

Al "giovane dilettante" ed al "non professionista", infatti, è consentito di svincolarsi solamente al ricorrere dei seguenti presupposti:

a) raggiungimento di un espresso accordo con la società (art. 108 noif);

b) sottoscrizione di un contratto da professionista (art. 113 noif);

c) cambio di residenza (art. 111 noif);

d) mancata partecipazione ad almeno quattro gare ufficiali durante la stagione sportiva (art. 109 noif).

Svincolo calciatore: il caso

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In una decisione del 2010, il Tribunale di Saluzzo ha, ad esempio, ordinato lo svincolo del calciatore ritenendo che il vincolo sportivo si ponga in aperto ed insanabile contrasto con l'art. 2 della Costituzione, il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Su tali presupposti, il Giudice ha, pertanto, concluso che "non vi è dubbio che si debba ritenere al limite della costituzionalità e della legittimità la volontà di conservare d'autorità il cartellino di un giocatore dilettante e privo quindi di un contratto professionistico". Con sentenza del 31 ottobre 2011, il Tribunale di Perugia è giunto, invece, a decretare lo svincolo in virtù dell'art. 18 della Costituzione (diritto di associazione). Secondo il Giudice, infatti, il principio del libero associazionismo sancito dalla disposizione di rango costituzionale comprende inevitabilmente anche l'opposta facoltà di terminare l'adesione ad una associazione. Contrariamente a ciò, l'istituto del vincolo sportivo impedisce all'atleta di "dissociarsi" dal club di appartenenza, al quale dovrebbe quindi rimanere legato "a vita".

Cosa prevede la riforma dello sport

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Nella bozza del Testo Unico per la riforma dello sport presentata alle forze politiche dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è stata proposta la misura che prevede la progressiva cancellazione del vincolo del cartellino anche a livello dilettantistico.

Molti passi avanti sono stati fatti, considerando che dall'originario vincolo a vita, si è passati a quello con una durata massima entro il ventiquattresimo anno di età, e l'attuale riforma sta maturando la totale cancellazione.

Tuttavia tale esigenza deve essere contemperata a quella dei club che formano gli atleti e che investono risorse economiche e non, atteso che la vera e propria formazione avviene in erba, cioè nella fase dilettantistica.

Pertanto la riforma è anche in itinere, proprio per l'esigenza di salvaguardare anche questi ultimi aspetti.

AVV. MARIA CARMELA CALLA'

Via Marconi I traversa 89044 - LOCRI

e-mail: mariacalla@libero.it

pec: maria.calla@avvocatilocri.legalmail.it


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