Per la Cassazione, nel valutare la natura usuraria di un mutuo occorre conteggiare anche le spese di assicurazione collegate alla concessione del credito

Cessione del quinto dello stipendio: assicurazione e usura

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La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata di recente a decidere se il costo dell'assicurazione obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n.180/1950 (in caso di morte, invalidità, infermità o di disoccupazione del debitore) per l'ipotesi di prestito con cessione del quinto dello stipendio rientra nel calcolo del TEG ai fini dell'usura, nonostante le istruzioni della Banca d'Italia prevedessero fino al 31.12.2009 che i TEG contrattuali non dovevano prevedere l'inclusione di tale costo assicurativo.

Le spese di assicurazione contribuiscono all'usura

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Con la sentenza numero 17466/2020, quindi, i giudici di legittimità hanno confermato che "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (Cass. Civ. n. 8806 del 05/04/217)".

La Suprema Corte, inoltre, ha evidenziato che "le rilevazione della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.

In disparte va soggiunto che l'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario".

La decisione

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La decisione della Corte di cassazione, in sostanza, ha confermato, da una parte, il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p., comma 3, valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" e, dall'altra, che quando la polizza è a garanzia del credito e a beneficio dell'intermediario, come certamente avviene nell'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, vi è senz'altro il collegamento necessario per inserire il costo nel TEG.
Scarica pdf sentenza Cassazione n.17466/2020

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