Il riconoscimento del reddito di cittadinanza costituisce giustificato motivo per la revisione dell'assegno di mantenimento. Ecco cosa dice la giurisprudenza

Cos'è il reddito di cittadinanza

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Il reddito di cittadinanza è una misura di sostegno varata per sostenere le condizioni economiche dei soggetti più deboli ma si sta rivelando, (senz'altro oltre le intenzioni del legislatore), elemento idoneo a produrre conseguenze sulla disciplina dell'assegno di mantenimento

e di divorzio. Già con sentenza del 18 febbraio 2020, il Tribunale di Frosinone negava alla ex moglie l'invocato assegno divorzile, considerato il diritto di lei a percepire il reddito di cittadinanza in misura adeguata al proprio mantenimento. Con provvedimento del 6.05.2020, lo stesso Tribunale (giudice relatore ed estensore dott.ssa Roberta Bisogno), ritiene che la percezione del reddito di cittadinanza, intervenuta successivamente alla separazione consensuale omologata, costituisca giustificato motivo sopravvenuto per la modifica delle condizioni economiche ivi stabilite.

La vicenda: richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento

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Con ricorso depositato nel 2018, F.M. adiva il Tribunale affinchè, ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c., ordinasse al terzo INPS, debitore del coniuge, di corrisponderle direttamente l'assegno mensile di mantenimento stabilito nell'accordo di separazione omologato nel 2009, stante il reiterato mancato pagamento da parte del marito. Allegava, inoltre, che il suo status economico non era affatto mutato dalla separazione essendo ancora inoccupata e priva di redditi di sorta. Il resistente contestava la richiesta di versamento diretto ed avanzava domanda riconvenzionale

di modifica delle condizioni di separazione in relazione alla misura dell'assegno di mantenimento, di cui chiedeva la riduzione. A sostegno, deduceva che la moglie, giusta il quadro personale ed economico descritto, fosse in possesso di tutti i requisiti per richiedere ed ottenere il reddito di cittadinanza istituito dalla neonata Legge n. 26 del 29 marzo 2019, la quale, attribuendole il diritto ad un introito non esistente né prevedibile al momento della separazione, costituiva giustificato motivo sopravvenuto a rivedere le determinazioni di ordine economico assunte in quella sede. L'istruttoria accertava che, in effetti, la ricorrente era in possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza e che, successivamente alla proposizione del giudizio, le era stato concesso nella misura di circa 450/500 euro mensili.

La decisione: la percezione del reddito di cittadinanza costituisce fatto nuovo

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Il Tribunale accoglie la domanda riconvenzionale del marito e riduce l'assegno di mantenimento. In primis, il giudice ricorda che "la revisione delle disposizioni recanti il regime post coniugale postula, ai sensi dell'art. 9 comma 1 L. 898/70, la sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti". Quindi, allega che, ai fini della revisione dell'assegno, "è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e dell'idoneità di tale modificazione ad alterare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull'assegno (in termini Cass. 8754/01; Cass. 19065/07; Cass. 9056/99) e che soltanto dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze, può essere presa in considerazione la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione di cui all'art. 5 L. 898/70". Ciò premesso, il Tribunale ritiene che sia effettivamente emersa, in corso di giudizio, la sopravvenienza di una entrata reddituale in favore della ricorrente, essendole stato riconosciuto il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, con corresponsione in suo favore dell'importo mensile di circa euro 450,00/500,00, per un periodo di apprezzabile durata e con possibilità di proroga, tale da far considerare sufficientemente stabile il beneficio economico ricevuto. Ritiene, inoltre, che ciò vada ad alterare l'equilibrio economico creato dai coniugi con l'accordo di separazione per cui la condizione relativa al mantenimento può essere senz'altro revisionata. Conclude, pertanto, per la riduzione dell'assegno di mantenimento considerato il divario comunque esistente tra i redditi dei coniugi, della impossibilità di lei di inserirsi nel mondo del lavoro data la sua età e della sua mancanza di specializzazione professionale.

Il riconoscimento del reddito di cittadinanza legittima la riduzione dell'assegno

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L'assegno divorzile e/o l'assegno di mantenimento possono essere oggetto di modifica laddove, dopo il provvedimento di cui si domanda la revisione, sopravvengano mutamenti delle condizioni economiche degli ex coniugi. Un risalente e granitico orientamento di legittimità ritiene, però, che tali sopravvenienze non siano sufficienti a legittimare la revisione dell'assegno: è, infatti, necessario che esse siano anche idonee a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento attributivo dell'assegno (Cass. 20.01.2020 n. 1119; Cass. 23.04.19 n. 11177; Cass. 13.01.17 n. 787, Cass. 30.09.16 n. 19605; Cass. 8.05.13 n. 10720; Cass. 08.05.08 n. 11487; Cass. 01.08.03 n. 11720). Non possono, dunque, essere presi in considerazione circostanze e fatti già valutati in precedenza ma solo nuove sopravvenienze e, perdipiù, di rilevanza tale che alterino l'equilibrio economico raggiunto tra gli ex con la precedente statuizione, sia essa concordata consensualmente o accertata giudizialmente. Solo ove ricorrano entrambe tali indefettibili presupposti, può sorgere l'interesse ad agire per la domanda di azzeramento, riduzione, o aumento dell'assegno di mantenimento/divorzile già disposto o per il suo riconoscimento, quando non richiesto o negato in precedenza.

La casistica dei "giustificati motivi"

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Sostanzialmente, la casistica dei "giustificati motivi" si rinviene in un peggioramento o in un miglioramento delle condizioni economiche dell'uno o dell'altro coniugi.

La riduzione dell'assegno di mantenimento fissato in sede di separazione e/o divorzile è stata affermata, tra le altre, per il sopravvenire delle seguenti circostanze in capo all'obbligato:

  • la sensibile diminuzione del reddito (Cass. 13.01.17 n. 787; Cass. 9.02.15 n. 2435);
  • la perdita del lavoro dipendente e/o dell'attività professionale o imprenditoriale produttiva di reddito (Cass. 14.10.14 n. 21670; Cass. 10.08.03 n. 11720; Trib. Modena, 20.01.12);
  • la riduzione, stabile e continuata, dell'orario di lavoro, anche volontaria (Cass. 11.03.06 n. 5378);
  • il pensionamento, laddove l'importo percepito sia inferiore a quello precedente (Cass. 15.04.11 n. 8754);
  • la scelta volontaria di pensionamento o di dimissioni dal lavoro (Cass. 15.04.07 n. 17041);
  • la formazione di una nuova famiglia e la nascita di nuova prole (solo quando venga accertata in concreto l'incidenza negativa sulla posizione economica dell'onerato, Cass. 13.01.17 n. 789);
  • l'insorgere di gravi motivi di saluti che comportino un sensibile aumento delle spese sanitarie ed una diminuzione del reddito per assenze prolungate dal lavoro con perdita di straordinari, bonus, gratifiche, etc. (Cass. 17.01.14 n. 927).

E' stata ritenuta giustificata la riduzione dell'assegno anche nel caso ricorrano le seguenti circostanze in capo al beneficiario dello stesso:

  • uno stato di occupazione duratura in luogo di una inoccupazione o un contratto di lavoro a tempo indeterminato in luogo di uno precedente a tempo determinato nonchè l'aumento, stabile e continuato, dell'orario di lavoro (Cass. 13.02.15 n. 2960; Trib. Bari, 26.03.14);
  • la scelta volontaria di dimissioni dal lavoro (Cass. 7.02.18 n. 3015);
  • il rifiuto di offerte di lavoro (Cass. 9.03.18 n. 5817);
  • una eredità che comporti un effettivo reddito (Cass. 05.02.14 n. 2542; Trib. Roma n. 581/15);

In costante evoluzione, è, invece, la questione dell'incidenza di una convivenza stabile e continuata del coniuge beneficiario, sull'assegno di mantenimento. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con provvedimento del 19.12.18 n. 32871, confermativo della sentenza n. 26/15 della Corte di Appello di Perugia, ha ritenuto che la formazione di una famiglia di fatto determini ex se una causa di esclusione irreversibile dell'assegno di mantenimento. Pochi mesi prima, tuttavia, la stessa S.C., con sentenza del 27.06.18 n. 16982, più cautamente riteneva che, per quanto la convivenza more uxorio, essa individui senz'altro una circostanza suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, ma deve essere riconosciuta al coniuge beneficiario la facoltà di provare che il nuovo rapporto non si traduca in un vantaggio economico.

Giustificati motivi per la modifica in melius dell'assegno di mantenimento sono stati, poi, considerati la scoperta, (a causa della procedura di voluntary disclosure successiva alla determinazione dell'assegno di mantenimento), di patrimoni occultati all'estero dal coniuge obbligato (Tribunale di Roma, 16.03.18) e la morte del genitore che contribuiva economicamente al mantenimento della figlia beneficiaria (Cass. 4.02.19 n. 3206).

Orbene, alla luce della L. 26/19, istitutiva del reddito di cittadinanza, si potrà, d'ora in poi, includere anche la percezione di tale reddito tra i giustificati motivi che determinano il miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario dell'assegno con conseguente possibilità di riduzione dell'assegno. E', infatti, evidente come il reddito di cittadinanza, pur nato con il dichiarato intento di offrire una "misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro" (art. 1 comma 1 della L. 28.03.19 n. 26), in quanto comunque finalizzato all'inserimento lavorativo, attribuisca, in definitiva, un vantaggio economico, di cui deve necessariamente tenersi conto nella valutazione delle condizioni patrimoniali delle parti. Esso consiste, infatti, in una carta di pagamento elettronica che consente l'acquisto di beni di consumo, il pagamento di utenze, del canone di locazione o della rata di mutuo oltre che un prelievo in contanti in misura percentuale all'importo percepito. Ed allora, considerato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione delle condizioni patrimoniali delle parti deve prendere in esame ogni utilità o circostanza che incida sulla disponibilità economica delle parti (Cass. 10.06.14 n. 13026; Cass. 3.10.05 n. 19291), è innegabile come la percezione del reddito di cittadinanza, specie laddove di importo e durata tali da risultare sufficientemente rilevante e stabile, integri senz'altro una utilità suscettibile di essere valorizzata economicamente Ne segue che, il riconoscimento di tale reddito, quando successivo alla determinazione dell'assegno di mantenimento, consensuale o giudiziale, debba essere senz'altro qualificato come fatto nuovo sopravvenuto che modifica la condizione economica della parte percipiente. Indi, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sarà necessario indagare sulla capacità di tale modifica di alterare l'equilibrio economico raggiunto tra gli ex con la precedente statuizione e, solo in caso positivo, il giudicante potrà procedere alla modifica in peius dell'assegno di mantenimento, come effettivamente accaduto nel provvedimento qui esaminato.

Avv. Filomena Zaccardi

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