Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la scelta dell'amministrazione di richiedere titoli di ammissione eccessivi rispetto alla professione per cui il concorso era previsto

Concorsi pubblici e potere discrezionale della PA

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In materia di concorsi pubblici, l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale di scelta dei requisiti di ammissione e dei titoli di partecipazione.

Tale discrezionalità, tuttavia, non può tradursi in arbitrio, atteso che le scelte della P.A. devono sempre rispettare i principi che reggono l'azione amministrativa.

In tal senso, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 6972 del 14 ottobre 2019, ha ritenuto illegittimo un bando di concorso che prevedeva dei titoli eccessivi rispetto al posto da assegnare.

Discrezionalità della PA nella scelta dei requisiti di ammissione al concorso

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Nella procedure concorsuali sussiste il principio generale, più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che riconosce "in capo all'amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire." (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494).

In altre parole, quella che l'amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni.

Limiti alla discrezionalità della PA in materia di concorsi pubblici

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Ciò posto, la giurisprudenza ha chiarito che: "in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all'affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

Nelle procedure concorsuali, pertanto, occorre verificare se i criteri del bando di concorso risultino proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi altrimenti in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito.


Avv. Claudio Roseto

Specializzato in diritto amministrativo

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