Secondo la Suprema Corte, per il trasferimento del c.d. caregiver in una sede di lavoro più vicina, occorre dimostrare di aver già prestato assistenza in passato

L'art. 33 comma V della legge 104

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Come noto, la Legge n. 104/1992 prevede, all'art. 33, comma V, il diritto del lavoratore di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Nel corso del tempo, tuttavia, anche a causa dell'utilizzo indiscriminato dei benefici in discorso, la giurisprudenza più recente ha introdotto requisiti e regole sempre più stringenti per poter richiedere il succitato trasferimento. In tal senso, infatti, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 26603 del 18 ottobre 2019, affinché il cd. caregiver possa lecitamente richiedere il trasferimento in una sede di lavoro più vicina, occorre che il medesimo dimostri di aver già prestato assistenza in passato.

I benefici derivanti dalla Legge n. 104/1992

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La legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili" tutela i diritti delle persone con disabilità.

Il legislatore, mediante la c.d. Legge 104, ha inteso attuare l'art. 3, comma II, della Costituzione in materia di eguaglianza sostanziale. In altri termini, attraverso la normativa in oggetto, è stato predisposto un sistema teso a superare gli ostacoli che si frappongono tra le persone con handicap ed una loro migliore integrazione sociale.

Detto sistema è stato realizzato agendo nel modo più mirato possibile, con benefici tendenti a favorire il più completo inserimento della persona con handicap nel contesto sociale. In questa prospettiva sono stati previsti alcuni benefici fruibili da tutte le persone con handicap, mentre altri benefici sono riconosciuti in relazione alla gravità dell'handicap.

I benefici che si possono ottenere tramite la c.d. Legge 104 sono:

  • agevolazioni lavorative;
  • agevolazioni per i genitori;
  • agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni lavorative previste dalla Legge 104 e il diritto al trasferimento di sede

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L'art. 33 della Legge n. 104/1992, rubricato testualmente "agevolazioni", prevede diversi benefici di cui può godere il c.d. caregiver.

A tenore del terzo comma della disposizione normativa da ultimo citata: "a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa [...]".

Specificamente, per ciò che qui interessa, il quinto comma dell'art 33 cit., riconosce il diritto del lavoratore di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Secondo la giurisprudenza, il suddetto beneficio è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.

La ratio della norma, infatti, è quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.

Le limitazioni della giurisprudenza e le condizioni per beneficiare del trasferimento di sede

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Come evidenziato in precedenza, l'utilizzo eccessivo e, talvolta, ingiustificato dei benefici derivanti dalla c.d. Legge 104, hanno indotto la giurisprudenza a fissare delle limitazioni tese ad evitare che le agevolazioni de quo venissero utilizzate in modo elusivo, in assenza delle condizioni prescritte.

In tal senso, secondo gli ermellini, per valutare se un caregiver sia meritevole di trasferimento in una sede più vicina al proprio domicilio, bisogna osservare il comportamento pregresso. Soltanto in questo modo è possibile comprendere fino in fondo se la richiesta abbia effettivamente la funzione di assistenza al familiare disabile.

In particolare, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 26603 del 18 ottobre 2019, ha statuito che, ai fini del riconoscimento del diritto al trasferimento del caregiver, occorre verificare la sussistenza di alcuni indici rivelatori dell'effettiva esigenza di assistenza in favore del parente disabile.

Sarebbe opportuno verificare, ad esempio, se il richiedente abbia mai usufruito delle varie agevolazioni previste dalla c.d. Legge 104.

Un utile parametro di riferimento potrebbe essere la fruizione, da parte del caregiver che ha avanzato l'istanza di trasferimento sede, dei tre giorni di permessi di congedo mensile.

Risulta necessario, inoltre, verificare che il datore di lavoro possa effettivamente soddisfare le pretese del lavoratore, ossia se esistano sedi di lavoro secondarie e più vicine al lavoratore.

Se tale presupposto si realizza, e il datore di lavoro abbia effettivamente verificato che l'avvicinamento è finalizzato a un'assistenza più proficua, l'azienda non può negare il trasferimento richiesto.


Avv. Claudio Roseto

Specializzato in diritto amministrativo

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