Come per il matrimonio il soggetto unito civilmente può manifestare la sua volontà unilaterale di procedere allo scioglimento dell'unione civile

Domanda di scioglimento unione civile

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Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 45257/2020 (sotto allegata) ha accolto la domanda di scioglimento di un'unione civile presentata da una sola parte. Occasione ottima per confrontare la disciplina relativa allo scioglimento di questo istituto con quella del matrimonio. Vediamo come è iniziato tutto e come si è concluso il giudizio.

Una coppia si unisce civilmente, ma a distanza di un anno uno dei due propone ricorso telematico per ottenere lo scioglimento dell'unione civile, provvedendo a comunicare tale volontà all'altra parte con lettera raccomandata.

All'udienza presidenziale si costituisce solo il ricorrente, che dichiara di essersi unito civilmente con il resistente dopo un fidanzamento di soli 15 giorni e che la loro unione è durata altrettanto. Il resistente infatti, con cui non ha contatti da circa un anno, consumava sostanze stupefacenti e ha riferito di essersi unito civilmente solo per ottenere la cittadinanza.

Il Presidente, stante l'impossibilità di esperire in tentativo di conciliazione e visto che non ci sono decisioni di carattere patrimoniale da assumere nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione, a cui non prende parte il resistente. Il Presidente autorizza quindi il ricorrente a precisare le proprie conclusioni, dichiara la contumacia del resistente e rimette la causa al Collegio per la decisione.

Differenze tra scioglimento unione civile e matrimonio

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Il Collegio nell'assumere la decisione sullo scioglimento dell'unione civile effettua un raffronto con il procedimento di scioglimento del matrimonio evidenziando i seguenti punti:

  • Come il matrimonio
    l'unione civile si può sciogliere solo nei casi previsti dalla legge, ossia per morte, per dichiarazione di morte presunta, per rettificazione di sesso o, come nel caso di specie, per manifestazione di volontà di una delle parti.
  • Per il matrimonio la causa più rilevante di scioglimento è rappresentata dalla separazione, per l'unione civile invece coincide con la manifestazione di volontà di procedere allo scioglimento della stessa "resa congiuntamente da entrambe le parti o da una sola parte, all'ufficiale dello stato civile".
  • Dal punto di vista procedimentale nel procedere allo scioglimento del matrimonio, se i coniugi non raggiungono un accordo si procede alla separazione giudiziale e se il tentativo di conciliazione non riesce il giudice deve appurare la sussistenza per uno o entrambi del presupposto della intollerabilità della convivenza. Nell'unione civile invece, in assenza di accordo, è sufficiente che una parte manifesti la sua volontà di procedere allo scioglimento all'ufficiale di stato civile in un procedimento amministrativo.
  • Diverso è il tempo che devedecorrere affinché il giudice possa pronunciare la dissoluzione del vincolo discendente dal matrimonio o dall'unione civile: 12 mesi per la separazione giudiziale, sei mesi per la consensuale, 3 mesi in base a quanto previsto dalla legge n. 76/2016.
  • La manifestazione di volontà di sciogliere l'unione civile resa all'ufficiale dello stato civile non determina l'acquisizione di un nuovo status con relativi diritti e obblighi come quando si divorzia, per cui il soggetto economicamente più debole può essere costretto a rivolgersi al giudice per avere diritto all'assegno "di divorzio".
  • Diverso è anche l'iter decisionale del giudice. Il giudice nel caso dell'unione civile, deve infatti procedere all'accertamento della sussistenza di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, ma diversamente dal matrimonio, non è tenuto ad appurare anche il venire meno della comunione materiale e spirituale.
  • Il Presidente, per quanto riguarda i soggetti uniti civilmente, come per i coniugi uniti in matrimonio, deve tentare la conciliazione, nel primo caso però, se questa riesce, occorre procedere alla trascrizione del verbale nei registri dello stato civile e valere come revoca dell'unione.
  • Il giudice deve accertare il decorso del termine di tre mesi tra la dichiarazione di scioglimento dell'unione civile e la proposizione della domanda, in quanto condizioni di procedibilità dell'azione. Intervallo temporale che serve ai soggetti per riflettere, come avviene per il matrimonio.
  • Nell'unione civile, a differenza di quanto avviene per il matrimonio, se la manifestazione di voler sciogliere l'unione è frutto della volontà di una sola parte, questa è tenuta a renderlo noto all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo parimenti idoneo. Comunicazione che l'ufficiale giudiziario deve verificare sia stata eseguita regolarmente nel momento in cui raccoglie la dichiarazione di scioglimento delle parte, pena il mancato accoglimento della stessa.
  • Il Giudice pertanto, quando è chiamato a decidere sulla domanda di scioglimento, deve verificare che siano state adempiute anche le formalità richieste nella fase amministrativa compiuta davanti all'ufficiale giudiziario.

Accolta la domanda unilaterale di scioglimento dell'unione civile

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Dopo aver analizzato nel dettaglio la procedura, il Tribunale di Milano, in relazione al caso di specie, con la sentenza n. 45257/2020 accoglie la domanda di scioglimento dell'unione formulata dal ricorrente perché sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge e sono state rispettate tutte le formalità procedurali sopra descritte.

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