Il Tribunale di Trani fa chiarezza sulla opportunità di procedere alla liquidazione del patrimonio in assenza di un patrimonio mobiliare o immobiliare

Sovraindebitamento: la posizione del Tribunale di Trani

[Torna su]

Dal Tribunale di Trani, con la firma del dott. Binetti, arriva un nuovo decreto di liquidazione del patrimonio in totale assenza di beni immobili e/o di beni mobili da liquidare.

Sebbene la questione, in giurisprudenza, sia ancora molto controversa e gli orientamenti dei Tribunali non siano affatto uniformi, il Giudice pugliese si è mostrato ancora una volta molto sensibile al tema del sovraindebitamento, anche riconoscendo una seconda chance a quei debitori che incolpevolmente si sono sovraindebitati.

Lo stipendio basta per la liquidazione

[Torna su]

In particolare, alla base della pronuncia allegata, vi è la richiesta fatta al Tribunale di Trani da un consumatore sovraindebitato di avviare la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 14 ter della legge n. 3/2012 anche in assoluta assenza di patrimonio mobiliare o immobiliare da liquidare.

Molti Tribunali hanno ritenuto inammissibile questa procedura, ma non sono mancati giudici che, invece, la ritengono ammissibile anche quando l'unico bene che possa rientrare nella stessa è già liquido, ovverosia anche quando il consumatore può mettere a disposizione solo il reddito derivante da lavoro subordinato (oltre a Trani, anche Rovigo, Milano e Busto Arsizio).

Per il Tribunale di Trani, in particolare, deve ritenersi che "non sia motivo di inammissibilità il fatto che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, nell'ipotesi in cui egli possa contare (come nel caso di specie) sul reddito di lavoro, da usarsi come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (Tribunale di Milano 16.11.2017)".

La ratio della decisione

[Torna su]

Il decreto del dott. Binetti offre spunti di riflessione molto interessanti.

A sostegno della sua decisione, infatti, il Tribunale di Trani ha affermato che: "In senso ugualmente affermativo, si è osservato che è legittimo un fallimento o un concordato privo di beni mobili ed immobili, il cui credito sia costituito solo da credito o denaro o beni già liquidi; l'art. 14 quinquies, nel prevedere che il giudice ordini la trascrizione del decreto nell'ipotesi in cui patrimonio comprenda beni immobili o mobili, contempla anche l'ipotesi inversa; infine accordi e piani del consumatore sono ammissibili qualora fondati su attivo costituito da soli crediti, in assenza di un patrimonio immobiliare e mobiliare, e l'annullamento, la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, il mancato pagamento entro 90 gg. dalla scadenza prevista alle P.A. ed enti previdenziali, la risoluzione dell'accordo o la revoca, consentono la conversione degli stessi nella procedura di liquidazione (su istanza del debitore e dei creditori), ergo anche la liquidazione ben può presentarsi ab origine in difetto di beni immobili o mobili".

L'auspicio è che questo orientamento interpretativo possa essere condiviso in futuro anche da altri Tribunali sino ad oggi restii ad aprire questo tipo di procedura di liquidazione.

Leggi anche Basta lo stipendio per liberare il consumatore da tutti i debiti

Scarica pdf provvedimento Tribunale di Trani 159/2020
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
Contatto facebook:  https://www.facebook.com/avvocatoflorianabaldino

E-mail: avv.florianabaldino@gmail.com
Tel.: 3491996463.

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: