Per la Cassazione, ai fini dell'integrazione del reato di omesso versamento dei contributi non rileva il numero dei dipendenti a cui si riferisce l'omissione

Omesso versamento contributi previdenziali e assistenziali

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23185/2020 (sotto allegata) chiarisce che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali si configura a prescindere dal numero di lavoratori interessati. Non rileva pertanto che sia stato fatto un controllo a campione su 10 dipendenti dei 200 della società amministrata dall'imputato.

Precisazione a cui sono giunti gli Ermellini dopo l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello, che ha confermato quella di primo grado e ha dichiarato l'imputato colpevole del reato previsto dall'art. 2 comma 1 bis della legge n. 638/1983 per aver omesso i versamenti previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti.

La prova a campione non prova il pagamento delle retribuzioni

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Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione avanzando un unico motivo di ricorso in cui contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 comma 1 bis della legge n. 638/1983 e l'assenza di motivazione sul punto in cui viene contestato al datore la mancata corresponsione delle retribuzioni su cui viene praticata la ritenuta a titolo di contribuzione.

Il difensore fa presente che, come chiarito dalla SU n. 27641/2003, il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sorge solo nel momento in cui il datore corrisponde le retribuzioni. Poiché non c'è prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni il reato non si configura.

Il difensore fa presente inoltre che l'onere di provare la corresponsione delle retribuzioni grava sull'accusa, mentre la Corte d'Appello ha desunto questo fatto sulla base di una verifica a "campione" delle buste paga effettuata dall'Inps su 10 lavoratori dei 200 della società di cui l'imputato è amministratore. Per cui la prova delle ritenute non versate si riferisce solo 10 lavoratori, non i restanti.

Il Procuratore Generale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per "novità" perché la questione della parzialità del campione è stata sollevata per la prima volta in Cassazione e perché la responsabilità dell'amministratore si basa sulle dichiarazioni del funzionario Inps e sugli accertamenti dell'Istituto non contestati dall'imputato.

Non rileva il numero dei lavoratori per l'omesso versamento dei contributi

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La Cassazione con la sentenza n. 23185/2020 dichiara il ricorso inammissibile in quanto, come fatto presente dal procuratore Generale, la questione della parzialità del campione dei dipendenti in effetti è stata affrontata per la prima volta in sede di legittimità. In ogni caso il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa la Cassazione fa presente che la corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla SU richiamata dal difensore dell'imputato, desumendo la prova della corresponsione delle retribuzioni dalle testimonianze e dalle prove documentali, conformandosi così all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali la prova dell'effettiva corresponsione della retribuzione non è configurabile in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione."

Priva di pregio la doglianza sulla prova a campione, perché la Corte d'Appello ha desunto la prova relativa all'elemento oggettivo e soggettivo del reato dalla testimonianza dell'Ispettore Inps e dai documenti trasmessi all'Ente previdenziale, dalle copie presenti in azienda, ma soprattutto dalle buste paga consegnate ai dipendenti che attestavano l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

Gli Ermellini precisano infine che anche qualora la Corte avesse ritenuto la prova a campione insufficiente nulla sarebbe cambiato. Il reato si sarebbe comunque configurato, in quanto "a nulla rileva il numero dei lavoratori ai quali si riferisce la condotta omissiva penalmente sanzionata la quale si perfeziona nella entità della somma annualmente non versata indipendentemente dal numero dei lavoratori cui l'omissione è riferita."

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