Le possibili azioni a favore degli utenti contro i pubblici dipendenti fannulloni: la falla nei controlli, le soluzioni amministrative, civili e penali

La falla nel sistema dei controlli

[Torna su]

A molti di noi è capitato di recarci in Comune, all'Agenzia delle Entrate, nelle cancellerie degli Uffici Giudiziari o in altri pubblici uffici e di avere a che fare con lavoratori pubblici dipendenti che, per i motivi più disparati, non hanno risposto alle nostre istanze o lo hanno fatto con eccessivo e colpevole ritardo.

Il lavoro pubblico, purtroppo, ha una falla preoccupante nel sistema dei controlli: chi controlla ha il dovere di controllare?

Non a caso, è da tempo nei pensieri dei nostri rappresentanti politici una riforma del pubblico impiego che prevede uno stipendio base e premi di risultato, con un inasprimento del sistema sanzionatorio.

Soluzione di natura amministrativa

[Torna su]

Detto ciò, cosa può fare un privato cittadino che si trovi di fronte a un impiegato pubblico che non svolge correttamente il suo lavoro?

Può, innanzitutto, trasmettere una segnalazione al responsabile della struttura presso la quale il dipendente è impiegato o, comunque, ad un suo gerarchicamente superiore.

È opportuno che la segnalazione sia scritta e supportata da documentazione comprovante la negligenza o l'inadempienza dell'impiegato e che della sua trasmissione rimanga traccia.

Si badi, però, che la Pubblica Amministrazione non ha alcun obbligo di avviare un procedimento disciplinare sulla base di una segnalazione di un privato cittadino.

Tuttavia, se è vero che una segnalazione può non portare ad alcun risultato, multiple segnalazioni nei confronti dello stesso lavoratore non possono rimanere inascoltate.

A tal proposito, si specifica che per le infrazioni di minore gravità (per le quali è prevista la sanzione del rimprovero verbale) la competenza spetta al responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio. Per le restanti infrazioni, punite con sanzioni diverse dal mero rimprovero verbale, la competenza è in capo all'ufficio per i procedimenti disciplinari, che ciascuna amministrazione deve individuare al proprio interno secondo il proprio ordinamento, ferma restando la possibilità, previa convenzione, di provvedere alla gestione unificata delle funzioni dell'ufficio da parte di più amministrazioni.

Soluzione di natura penale

[Torna su]

Inoltre, l'art. 328 del Codice Penale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio da compiersi senza ritardo. Punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a € 1.032,00 anche il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del suo ritardo.

Si precisa che per Pubblico Ufficiale si intende, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, mentre l'incaricato di un pubblico servizio è colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, cioè un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (art. 358 c.p.).

Dunque, il privato cittadino ha anche la possibilità, qualora ne ricorrano i presupposti, di sporgere denuncia presso le forze dell'ordine o direttamente in Procura nei confronti del pubblico dipendente "scansafatiche" (la responsabilità penale è personale ai sensi dell'art. 27 della Costituzione).

Soluzione di natura civile

[Torna su]

In ultimo, si può agire per responsabilità civile nei confronti dell'impiegato e dell'ente pubblico nel caso in cui il comportamento del lavoratore abbia provocato un danno dimostrabile ed economicamente quantificabile.


Avv. Giuseppe Simeone

Tutti i miei articoli qui: https://www.facebook.com/corrodiritto


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: