L'articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2006 (allegato 1), ha aggiunto al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 il seguente "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite". Per effetto della disposizione richiamata sopra i familiari delle vittime della strage di Ustica nonché i familiari delle vittime e i superstiti dei delitti della cosiddetta «banda della Uno bianca» sono stati compresi tra i destinatari dei benefici economici, previdenziali e fiscali introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice i familiari. LaPrevidenza.it,
Inps, Circolare 4.1.2007 n° 5

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