Fatta la legge trovato l'inganno: il problema della pericolosità dei dossi artificiali, la disciplina del codice della strada e la classificazione come attraversamenti pedonali rialzati

Dossi artificiali: la disciplina codicistica

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Secondo il Codice della Strada, sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che di notte.

I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (ad esempio, le autoambulanze).

Tali dossi sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:


a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm

b) per limiti di velocità pari od inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm

c) per limiti di velocità pari od inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm"

Fatta la legge trovato l'inganno

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Ma allora perchè sulle nostre strade vengono realizzati dossi artificiali che non rispettano queste disposizioni normative?

Perchè sono molto più alti del limite consentito per legge?

Fate bene attenzione: con circolare n. 3698/2001, il Ministero dei Lavori Pubblici, ha fornito la definizione di aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati: "Rialzo del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali".

"La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi i quali, opportunamente intervallati, interessano l'intera larghezza della carreggiata, e riducono la velocità generando guida poco confortevole alle velocità superiori a quelle desiderate".

Attraversamenti pedonali rialzati

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Fatta la legge, trovato l'inganno: la maggior parte dei dissuasori di velocità che troviamo sulle nostre strade, ai sensi di legge, non sono classificati come dossi artificiali ma come attraversamenti pedonali rialzati.

Tuttavia, la pericolosità di tali attraversamenti per i velocipedi, le motociclette o le automobili con un'altezza da terra ridotta è elevata, a differenza della creatività del legislatore italiano.


Avv. Giuseppe Simeone

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Foto: 123rf.com
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