In materia di diritto alla indennità di mobilità "lunga", ai sensi dell'art. 7 c. 7 della legge 223/91 il requisito dei 28 anni può essere raggiunto utilizzando sia la contribuzione da lavoro dipendente che quella da lavoro autonomo senza dover necessariamente presentare domanda di ricongiunzione ex art. 1 legge 29/79. Le sezioni Riunite della Cassazione sono giunte a tale decisione sulla base della giurisprudenza di merito che, fino alla data della sentenza non aveva prodotto un unico orientamento. La Corte afferma il principio secondo il quale "l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti", senza la precisazione che si tratta della gestione lavoratori dipendenti, non può che ricomprendere anche le gestioni dei lavoratori autonomi, che hanno parimenti carattere generale ed obbligatorio, essendo indubitabile che l'assicurazione è estesa ormai "obbligatoriamente" a tutti gli appartenenti alle categorie degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Poiché la contribuzione da lavoro autonomo è utile ai fini del conseguimento dei 35 anni di anzianità tali contributi non possono che valere, per integrare il requisito prescritto di 28 anni necessario per accedere al trattamento di mobilità (unitamente al requisito anagrafico). Dal lato operativo, in presenza di provvedimenti dell'Inps che negano il diritto al riconoscimento della indennità di mobilità lunga ai sensi dell'art. 7 c. 7 della legge 223/91 dovrà essere proposto specifico ricorso al Comitato Provinciale Inps (se tale adempimento non verrà successivamente abrogato con specifica disposizione di legge) e ricorrere in giudizio in caso di ulteriore inerzia dell'Istituto. Trattandosi di prestazione "temporanea" il ricorso legale dovrà essere attivato entro un anno dalla respinta dell'Istituto a pena di decadenza.
(Giovanni Dami) LaPrevidenza.it,
Cassazione Sez. Unite Civili, Sentenza 21.7.2006 n° 16749 - Giovanni Dami

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