Ai sensi dell'art. 528 c.c. il tribunale nomina un curatore dell'eredità qualora il chiamato non abbia accettato e non sia in possesso dei beni ereditari

Eredità giacente

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Quello dell'eredità giacente è un istituto previsto a garanzia della conservazione e dell'amministrazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato non vi provveda. Il Codice civile non ne offre un'esplicita definizione ma si limita ad individuare all'art. 528 i presupposti in presenza dei quali è possibile la nomina di un curatore dell'eredità.

Leggi anche la guida L'eredità giacente

Il testo dell'art. 528 c.c.

In particolar modo la disposizione prevede che:

"1. Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

2. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni."

Tutela del patrimonio ereditario

Con l'apertura della successione il patrimonio del de cuius non trova in maniera automatica un nuovo titolare ma viene semplicemente offerto con la delazione ai chiamati. Questi ultimi sono titolari dei poteri di conservazione, vigilanza e amministrazione temporanea di cui all'art. 460 c.c., che, tuttavia, non prevede anche un obbligo di esercitarli. Di qui la necessità di prevedere un meccanismo che consenta di tutelare il patrimonio ereditario nel caso in cui i chiamati, pur senza rinunziarvi, se ne disinteressino.

L'amministrazione dei beni ereditari prima dell'accettazione da parte dei chiamati ai sensi dell'art. 460 c.c. o da parte del curatore ai sensi degli articoli 528 e ss. si pongono, pertanto, in posizioni alternative fra loro. Questo aspetto viene evidenziato, innanzitutto, dall'ultimo comma dell'art. 460 c.c. che esclude l'esercizio dei poteri indicati nei commi precedenti nel caso in cui sia stato nominato un curatore. Allo stesso tempo, in maniera speculare, la Cassazione con la sentenza n. 9228/1991 è giunta alla conclusione che in presenza di amministrazione dei beni ereditari da parte dei chiamati non possa esservi giacenza.

Presupposti per la nomina del curatore

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Affinché il curatore dell'eredità possa essere nominato e determinare, di conseguenza, lo stato di giacenza dell'eredità è necessario che:

- il chiamato non ha accettato l'eredità;

- il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari;

In via preliminare occorre precisare che a dispetto della lettera dell'articolo 528 c.c. è possibile la nomina di un curatore non solo in presenza di un unico chiamato all'eredità ma anche nel caso di una pluralità di essi. In quest'ultimo caso si è posta la problematica relativa all'ipotesi in cui solo alcuni di essi abbiano accettato o siano nel possesso di beni ereditari: in ordine alla configurabilità di una sorta di giacenza dell'eredità parziale o pro quota la giurisprudenza si è espressa in senso negativo "atteso che la funzione dell'istituto de quo è quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a che ne abbia titolo." (Cass. 2611/2001).

Il requisito della mancata immissione nel possesso di beni ereditari suggerisce un'ovvia relazione con l'art. 485 c.c. che pone un obbligo a carico del chiamato di effettuare l'inventario entro un breve lasso di tempo altrimenti si considera erede puro e semplice. La limitata durata dello spatium deliberandi in questo caso non rende necessaria la configurabilità dell'eredità giacente.

Il presupposto del mancato possesso va verificato al momento della pronuncia del giudice: questi non potrà, infatti, nominare un curatore dell'eredità giacente se l'immissione nel possesso, esistente al momento della pronuncia, sia, però, avvenuta in un momento posteriore all'apertura della successione. Similmente, non si avrà giacenza anche nel caso in cui il possesso riguardi solo taluni dei beni ereditari non essendo necessario il possesso dell'intero patrimonio ereditario.

Nomina del curatore: come si procede

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L'istanza di nomina di un curatore dell'eredità e della conseguente apertura della giacenza può essere presentata:

- dalla parte che vi abbia interesse (ad es. chiamati ulteriori ma soprattutto creditori ereditari e del chiamato)

- d'ufficio;

- dal testatore per l'ipotesi in cui si fosse verificata questa vacanza nell'amministrazione del patrimonio;

- dal pubblico ministero.

Competente sarà il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione che, valutata la sussistenza dei presupposti analizzati in precedenza, provvederà alla nomina di curatore mediante decreto. Il provvedimento verrà trasmesso a cura della cancelleria all'interessato in modo che possa esercitare la facoltà di rifiutare o accettare e procedere al giuramento.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 528 c.c., inoltre, il decreto è iscritto nel registro delle successioni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (non più il foglio degli annunzi legali della provincia, in quanto questo sistema di pubblicità è stato abolito con la legge n. 340/2000).


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