In base all'art. 2438 del codice civile, l'aumento di capitale può essere eseguito solo se le azioni emesse in precedenza siano state interamente liberate

Cos'è e a cosa serve il capitale sociale

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Il capitale sociale ha, fondamentalmente, due funzioni: quella di consentire alla società di svolgere la propria attività e quella di garantire ai creditori l'esistenza di un patrimonio minimo di cui i soci non possono disporre e che, quindi, risulta aggredibile in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte della società.

Proprio tali motivi possono convincere i soci, a un certo punto di vita della società, a procedere ad un aumento del capitale: può darsi, ad esempio, che si desideri reperire nuovi soci e quindi nuovi fondi per finanziare lo svolgimento dell'attività sociale (anche se è possibile percorrere altre vie, come l'emissione di obbligazioni) oppure si punti a rafforzare la credibilità della società, dimostrando con l'aumento di capitale che la stessa potrebbe far fronte a debiti ancora più consistenti (facilitando, di conseguenza, la conclusione di affari con i terzi).

Aumento di capitale oneroso

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L'aumento di capitale può essere di due tipi: oneroso o gratuito.

L'aumento di capitale oneroso (anche detto aumento di capitale reale) viene deliberato dall'assemblea straordinaria e può essere eseguito solo quando l'intero capitale sociale sia stato versato (art. 2438 c.c.).

Bisogna ricordare, al proposito, che ogni socio è tenuto a conferire uno o più beni alla società al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Quando il conferimento consiste in una somma di denaro, il socio deve versarne almeno il 25% subito, mentre la restante parte può essere oggetto di obbligazione nei confronti della società.

Pertanto, fin quando il capitale sociale non risulta interamente versato, il suo valore non corrisponde realmente alla somma su cui potrebbero fare affidamento i creditori in caso di inadempimento, poiché una parte di esso sarebbe rappresentata semplicemente da crediti che la società vanta nei confronti dei soci - crediti che potrebbero anche rimanere insoddisfatti.

Per tale motivo, l'aumento di capitale non è consentito in presenza di capitale sociale che sia interamente sottoscritto ma solo in parte versato: si finirebbe, infatti, per aumentare la discrepanza tra il valore del capitale e le somme realmente versate nelle casse societarie, a scapito della tutela del ceto dei creditori sociali.

Responsabilità degli amministratori

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Va notato che il limite appena esaminato concerne solamente l'esecuzione dell'aumento, ma non la sua delibera.

Si ritiene, quindi, che sia valida la delibera di aumento del capitale quando questo non sia ancora stato interamente versato, ma che la stessa non possa trovare esecuzione fino all'integrale liberazione delle azioni precedentemente emesse.

La delibera adottata in violazione di tali disposizioni rimane valida ma rende gli amministratori responsabili solidalmente per gli eventuali danni causati ai soci o ai terzi (art. 2438 c.c., secondo comma).

Diritto di opzione dei soci

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L'aumento di capitale oneroso si attua attraverso una nuova emissione di azioni.

Il codice civile prevede che, in tal caso, ai soci spetti il diritto di opzione (art. 2441 c.c.), al fine di mantenere inalterata la propria quota di partecipazione al capitale.

Analogo privilegio, peraltro, spetta ai soci in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

Efficacia dell'aumento di capitale

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In linea generale, l'aumento di capitale ha effetto solo se sia stato integralmente sottoscritto entro il termine previsto. In caso contrario, i soci che hanno effettuato i nuovi conferimenti hanno diritto alla restituzione.

La delibera di aumento del capitale, però, può prevedere che l'aumento sia efficace anche in caso di sottoscrizione parziale (art. 2439 c.c., secondo comma).

In ogni caso, a sottoscrizione avvenuta, l'aumento di capitale deve essere iscritto nel registro delle imprese.

Delega agli amministratori

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La decisione sull'aumento di capitale può essere delegata, a determinate condizioni, agli amministratori; tale scelta deve essere contenuta nello statuto delle società per azioni (art. 2443 c.c.) o nell'atto costitutivo delle s.r.l. (art. 2481 c.c.).

Aumento di capitale gratuito

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L'aumento di capitale gratuito (art. 2442), a differenza di quello oneroso, non comporta nuovi conferimenti né, quindi, un corrispondente aumento del patrimonio sociale.

Esso viene realizzato imputando a capitale somme che sono già disponibili nel patrimonio della società a titolo di riserva o di fondi iscritti in bilancio.

L'aumento di capitale gratuito viene effettuato tramite emissione di nuove azioni, da destinare ai soci in proporzione alle rispettive quote, oppure semplicemente aumentando il valore di ogni azione, con contestuale indicazione del nuovo valore nominale sui certificati azionari.


Foto: 123rf.com
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