La Corte di Appello di Napoli conferma che il generale principio della soccombenza può essere derogato ex art. 92, comma 2, c.p.c. solamente da "specifiche circostanze o aspetti della controversia"

Deroga principio di soccombenza

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Il generale principio della soccombenza può essere derogato ex art. 92, comma 2, c.p.c. solamente da "specifiche circostanze o aspetti della controversia". Lo ha confermato la Corte d'appello di Napoli nella sentenza n. 2327/2020 (sotto allegata).

Compensazione spese di lite: la vicenda

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Nell'anno 2008 il sig. Tizio convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di M. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per la caduta in una buca dovuta alla insufficiente manutenzione della sede stradale.
L'ente locale - a sua volta - chiamò in causa la società V.G., sulla scorta del contratto di appalto in essere, al fine di essere garantito da quest'ultima delle eventuali conseguenze pregiudizievoli.
Il Tribunale di Napoli, affermata la responsabilità del Comune in ordine all'infortunio ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannò la p.a. al risarcimento dei danni.
Il giudice di primo grado, inoltre, rigettò la domanda avanzata dall'ente pubblico nei confronti della società V.G., accertando che quest'ultima non era responsabile dell'evento dannoso, e compensò le spese di lite in ragione della "non particolare complessità delle questioni trattate".
Avverso tale pronuncia la società V.G. propose gravame per violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost, ritenendo quella motivazione meramente apparente ed, in ogni caso, non idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c..
La Corte di Appello di Napoli, accogliendo il gravame della società, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado condannando il comune di M. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La pronuncia della Corte di Appello di Napoli

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Seppur chiamata a pronunciarsi su una questione sottoposta alla previgente disciplina dell'art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis - che consentiva la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o in presenza di altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione -, la Corte di Appello di Napoli, VIII Sez. Civ., con la sentenza
n. 2327/2020, pubblicata il 25/06/2020, ha confermato che la compensazione delle spese di lite si configura come ipotesi eccezionale, giustificabile da "specifiche circostanze o aspetti della controversia - quali, ad esempio, il comportamento processuale delle parti, l'opinabilità o la novità delle questioni trattate, l'oggettiva difficoltà di interpretare atti negoziali o testi normativi, il contrasto o il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale".
La Corte napoletana, inoltre, sulla scia di analoghe pronunce della Cassazione, ha ribadito che la formula utilizzata dal Tribunale per la compensazione ("non particolare complessità delle questioni trattate") è un "rilievo generico che non soddisfa il precetto normativo e che si risolve in una motivazione apparente, non idonea a giustificare la deroga al principio della soccombenza".
Analogamente, la Corte di Cassazione aveva in precedenza censurato una serie di "affermazioni di mero principio", ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento, poiché inidonee a consentire di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la chiara genericità delle affermazioni che lo sorreggono (cfr. Cass. Civ. ordinanza 22/03/2019, n. 8252; Cass. Civ. ordinanza 12/10/2018, n. 25594).
Erano state perciò cassate, poiché tacciate di illogicità, sub specie di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, alcune sentenze con le quali le corti di merito avevano formalmente giustificato il provvedimento di compensazione delle spese di lite con formule quali "sussistono validi motivi" (Cass. Civ., Sez. VI-5, ordinanza 12/10/2018, n. 25594), "la peculiarità della materia del contendere" (Cass. Civ., Sez. VI-5, sentenza 31/05/2016, n. 11217), "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale" (Cass. Civ., sentenza n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018), "recentissima giurisprudenza di legittimità" (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-5, ordinanza 22/03/2019, n. 8252).

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