Nuova sentenza del tribunale di Bari che ribadisce la gratuità del mutuo nei contratti ove ci sia stato il superamento del tasso soglia. Nel calcolo del tasso vanno considerati anche gli interessi di mora

Mutuo e tassi usurari

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Che succede al mutuo se il tasso è usurario? Di questo argomento abbiamo parlato più volte (v. Mutuo gratuito se il tasso è usurario), tuttavia, il tema suscita sempre molto interesse, anche a seguito delle pronunce della giurisprudenza. E' proprio di questi giorni un'interessantissima sentenza del tribunale di Bari a firma del giudice Dott. Ruffino. 

Opposizione ex art. 615 c.p.c.

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Il debitore proponeva opposizione, ex articolo 615 c.p.c., all'esecuzione con richiesta di sospensione della stessa.

La richiesta di sospensione dell'esecuzione tuttavia veniva rigettata, ma veniva concesso dal Giudice il termine di 60 giorni per instaurare il giudizio di merito.

Di fatto, l'opponente, introduceva la causa nel merito eccependo la nullità parziale del contratto di mutuo:

- per applicazione di interessi usurari;

- per la capitalizzazione composta della rata del mutuo;

- infine per utilizzo del tasso EURIBOR, in violazione della normativa antitrust.

Il tasso comprende tutti gli interessi, anche quelli di mora

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È orientamento costante del Tribunale di Bari considerare, per il calcolo del T.A.E.G., tutti gli interessi ed i costi a qualunque titolo promessi e/o corrisposti, ovvero considerare nel calcolo del tasso totale gli interessi corrispettivi, gli interessi di mora, ed infine tutti i costi accessori, ovvero tutte le spese connesse al finanziamento.

Se è  vero che gli interessi moratori non si possono sommare a quelli convenzionali, è pur vero che: "qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando il saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuali, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo di punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente calcolati" (Cass. n. 26286/2019).

Interessi usurari non dovuti

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Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Ruffino, aderendo dunque a quell'orientamento giurisprudenziale basato sul tenore letterale dell'art. 1815 c.c., 2c., ha ritenuto che, nel caso posto alla sua attenzione, il debitore non fosse più tenuto al pagamento di alcun interesse.

Parte mutuataria del contratto, ovvero chi ha contratto il mutuo, dovrà restituire quindi alla Banca solo la sorte residua dovuta a titolo di capitale, e non deve più alcun interesse.

L'art. 1815 c.c., 2 co. così testualmente recita: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", una norma che ha contenuto sanzionatorio, in quanto è volta a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni, con la conseguente conversione del mutuo da oneroso a gratuito.

La conversione del mutuo forzata fa sorgere, in capo al mutuatario, il diritto della ripetizione degli interessi indebitamente versati, in quanto usurari.

Per quanto sopra detto ed in applicazione dell'articolo del codice civile, è stato ricalcolato l'esatto importo dare/avere tra le parti.

Scarica pdf sentenza Trib. Bari 8.7.2020
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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