La concorrenza è una delle caratteristiche principali del libero mercato. Oltre ad essere lecita, entro determinati limiti, è il principale deterrente alla formazione dei monopoli e pertanto viene tutelata e regolamentata

Quando si parla di concorrenza sleale

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In genere, si parla di concorrenza sleale quando un concorrente mette in atto atteggiamenti di competizione finalizzati a danneggiare un altro 'competitor'. Il principale riferimento normativo in materia è costituito dall'articolo 2598 del Codice Civile; in particolare, il dispositivo stabilisce che chiunque "usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente" compie un atto di concorrenza sleale".

Lo stesso dicasi per chi "diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente" o, più in generale, "si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

Si può parlare di concorrenza sleale anche nei casi in cui viene violato il patto di non concorrenza; questi, secondo le disposizioni dell'articolo 2125 del Codice Civile, rappresenta "il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto

". L'accordo è nullo se non viene redatto in forma scritta e non preveda un corrispettivo a favore del dipendente; in aggiunta, il vincolo deve essere circoscritto a precisi limiti di tempo, di oggetto e di luogo. "La durata del vincolo" - come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo - "non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata". Le stesse disposizioni vengono ribadite anche dall'articolo 2596 del c.c. inerente ai "Limiti contrattuali della concorrenza".

Quando un agente di commercio pratica concorrenza sleale

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La concorrenza sleale può riguardare una vasta gamma di figure professionali, tra i quali l'agente di commercio. Quest'ultimo è un imprenditore

la cui funzione primaria è quella di promuovere la stipula di contratti commerciali tra un'azienda e i potenziali clienti di quest'ultima. L'attività dell'agente di commercio si sviluppa all'interno di una determinata area geografica e deve rientrare entro specifici limiti e vincoli. Anche in questo caso, la normativa di riferimento è rappresentata dal Codice Civile; l'articolo 1742 stabilisce che con il contratto di agenzia, l'agente di commercio "assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata".

L'agente di commercio "ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento" anche quando si tratta di "affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente", secondo le disposizioni previste dall'articolo 1748 del Codice Civile. Di contro non può riscuotere i crediti del mandante; qualora sia autorizzato a farlo, non ha diritto ad applicare sconti o dilazioni.

L'articolo 1743 del Codice Civile stabilisce che un'azienda "non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività"; allo stesso modo, "l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro".

Per tanto, alla luce di quanto sottolineato fin qui, la concorrenza sleale da parte di un agente di commercio si concretizza nel momento in cui questi cerca di concludere un accordo in un'area geografica al di fuori della propria competenza oppure per conto di due aziende concorrenti (in quanto operative sullo stesso territorio o all'interno dello stesso settore di mercato).

Anche l'utilizzo indebito di informazioni riservate può rappresentare un atto di concorrenza sleale da parte di un agente di commercio; a tal proposito, è possibile citare una sentenza del 26 marzo 2018 della Corte d'Appello di Bologna a conferma di quanto deciso dal Tribunale di Modena. In sintesi, il 'caso' è il seguente: una società (Beta) si avvale dei servizi di un'agenzia (Alfa); quest'ultima fonda, assieme ad alcuni soci in uscita da Beta, una nuova società, sfruttando le informazioni acquisite internamente dagli agenti durante il periodo di collaborazione con Alfa. Secondo la Corte, tale comportamento configura un atto di concorrenza sleale, in quanto le informazioni non erano patrimonio personale degli agenti di commercio e per tanto sarebbero dovute restare confidenziali, secondo quanto stabilito dal contratto stipulato tra Alfa e Beta. In concreto, il primo ha utilizzato indebitamente le informazioni ottenute per stornare la clientela di Beta e farla propria tramite mezzi non conformi al principio della correttezza professionale.

Come indagare?

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Nel caso in cui il titolare di un'azienda sospetti che un agente di commercio stia infrangendo i principi della concorrenza leale a proprio danno può dare mandato ad un'agenzia di investigazioni privata di svolgere delle indagini di controllo (il mandato può essere conferito in prima persona o tramite un legale rappresentante).

La prima fase investigativa consiste nell'acquisizione delle informazioni relative all'agente di commercio da sottoporre ad indagine. Vengono acquisiti gli estremi di identificazione e, qualora siano presenti, gli eventuali contratti di collaborazione stipulati dall'azienda del mandante e lo stesso agente. Ciò è necessario nel momento in cui si sospetta che quest'ultimo abbia potuto carpire e utilizzare in maniera indebita informazioni e dati sensibili acquisiti durante il rapporto con l'azienda.

Gli agenti integrano le procedure di indagine con la supervisione attiva e passiva del soggetto (ossia pedinamento e appostamento) al fine di registrarne gli spostamenti e le azioni, collocandole in un preciso arco temporale. Questo passaggio può rivelarsi particolarmente utile per determinare se l'agente oltrepassato i limiti della propria area di competenza o vincoli di altro genere. Non meno importante è la ricerca di prove di forme alternative di introito, che possono certificare l'esistenza di un contratto stipulato con una società concorrente durante il periodo di collaborazione con l'azienda mandante delle indagini. Una volta portato a termine l'intero iter investigativo, gli agenti compilano una relazione finale, all'interno della quale vengono descritti il lavoro svolto ed i risultati ottenuti. Tale documento rappresenta una risorsa importante nelle mani del mandante, soprattutto qualora insorgano controversie legali a seguito dell'interruzione del contratto di agenzia o venga formulata una richiesta di risarcimento danni.


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