In base agli artt. 343 e ss. del codice civile, il tutore amministra il patrimonio del minore che non abbia genitori esercenti la responsabilità genitoriale

Cos'è la tutela dei minori

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Per compiere validamente degli atti giuridici, occorre avere la capacita d'agire, che secondo il nostro ordinamento si acquisisce al compimento della maggiore età (art. 2 c.c.).

Prima di tale momento, i minori sono protetti dalla legge con una serie di istituti giuridici, come ad esempio la generale previsione di annullabilità degli atti da essi compiuti o la previsione del diritto dei genitori di gestirne il patrimonio (che potrebbe anche comprendere beni di rilevante valore: si pensi ad un immobile acquistato in eredità; v., sul tema, la nostra guida sull'usufrutto legale dei genitori).

Cosa succede, però, quando il minore rimane senza genitori in grado di esercitare la responsabilità genitoriale (ad esempio perché deceduti, assenti, o dichiarati decaduti da tale responsabilità)?

In tali casi, la legge prevede l'istituto della tutela, attraverso il quale viene individuato un soggetto incaricato di provvedere all'amministrazione dei beni del minore e di prendersi cura della sua persona.

Tale soggetto è il tutore, cui si riferiscono gli artt. 343 e segg. del codice civile.

Oltre che a protezione degli interessi dei minori, la figura del tutore è prevista anche per i casi di interdizione, che riguardano soggetti maggiorenni affetti da infermità tale da comprometterne la capacità di agire.

La nomina del tutore

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Per procedere alla nomina del tutore occorre proporre apposito ricorso presso la cancelleria di volontaria giurisdizione del tribunale competente.

La nomina del tutore è fatta a cura del Giudice tutelare; questi viene informato di tale necessità dall'ufficiale di stato civile che abbia ricevuto la dichiarazione di morte del genitore oppure dal notaio che abbia riscontrato la relativa designazione nel testamento, o da un parente del minore o dallo stesso tutore designato.

In mancanza di designazione, il giudice tutelare individua il soggetto da incaricare tra i parenti o gli affini del minore; in mancanza di soggetti idonei, nomina un soggetto terzo o affida tale incarico ad un ente assistenziale.

L'incarico ha carattere obbligatorio per il tutore il quale, di regola, lo svolge in maniera gratuita.

Una volta nominato, il tutore presta giuramento e si impegna a compiere con fedeltà e diligenza il proprio incarico, procedendo innanzitutto all'inventario dei beni ricadenti nel patrimonio del minore.

Poteri e compiti del tutore

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Tra i principali compiti e prerogative del tutore ricordiamo:

  • la cura personale del minore
  • la rappresentanza del minore nel compimento degli atti giuridici
  • l'amministrazione dei beni del minore
  • la tenuta della relativa contabilità

Il tutore può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare. Per alcuni particolari atti, invece, come ad esempio la vendita di beni del minore, egli deve ottenere l'autorizzazione del tribunale competente.

In caso di inosservanza delle regole sopra esposte, gli atti compiuti dal tutore sono annullabili su istanza del tutore o del minore (art. 377 c.c.).

È previsto, inoltre, che il tutore non possa acquistare i beni del minore sottoposto alla sua tutela.

Il tutore è tenuto a rendere annualmente conto della gestione patrimoniale al tribunale.

Revoca dell'incarico di tutore

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In caso di gestione negligente o di abuso di potere, il tutore può essere rimosso dal proprio incarico.

È, inoltre, prevista la figura del protutore, che agisce nell'interesse del minore quando vi sia conflitto d'interessi tra questi e il tutore o quando quest'ultimo abbandoni l'incarico.

La curatela

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Affine all'istituto della tutela è la curatela, che viene in rilievo quando vi sia necessità di affiancare non un minore o un interdetto, ma un minore emancipato (sedicenne autorizzato a contrarre matrimonio) o un soggetto inabilitato, cioè affetto da un'infermità meno grave rispetto a quelle che danno luogo all'interdizione.

Il minore emancipato e l'inabilitato conservano una limitata capacità di agire, perciò il curatore presta loro solo assistenza, senza avere il potere di rappresentarli (a differenza di quanto accade nella tutela).

Il curatore, di regola, interviene solo negli atti di straordinaria amministrazione.


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