Il Giudice Dott. Domenico Potetti affronta un caso di favoreggiamento personale in cui l'intervento del terzo non si risolve in un concreto apporto alla protrazione del delitto
Segnaliamo una sentenza inedita del 12 febbraio 2020 del GIP/GUP del Tribunale Penale di Macerata, Dott. Domenico Potetti, in tema di favoreggiamento personale, ex art. 378 c.p.

Buona lettura ai graditi visitatori di LIA Law In Action.

Tribunale di Macerata, sez. Gip/Gup, 12.2.2020, est. Domenico Potetti, imp. (omissis)

Sussiste il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), al quale è eventualmente applicabile l'esimente di cui al primo comma dell'art. 384 c.p., nel caso in cui l'intervento del terzo volto a favorire l'autore del delitto di detenzione di sostanza stupefacente non si risolva in un apporto concreto alla protrazione del delitto di detenzione, ma si risolva invece nell'aiuto fornito al reo per sottrarlo alle investigazioni dell'autorità, anche gettando o disperdendo la sostanza stupefacente in occasione dell'intervento della polizia giudiziaria (elemento decisivo è perciò la direzione dell'azione: da un lato le condotte che danno un contributo al permanere della situazione illecita, dall'altro quelle che sono indirizzate solo a sottrarre alle indagini l'autore del reato).

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MOTIVI DELLA DECISIONE

omissis

Nel corso di attività di P.G. finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, veniva sottoposto ad osservazione e controllo il distributore di carburanti …

Verso le ore 15.10 del 25 luglio 2018, la PG notava un'autovettura… il cui conducente, che in quel momento stava dialogando proprio con …, alla vista dell'autovettura con i colori d'istituto, subito saliva nella sua auto per poi allontanarsi in direzione di ….

I militari lo fermavano poco dopo, identificandolo nel ….

Nel corso della perquisizione, il … consegnava un involucro in cellophane che risultava poi essere sostanza stupefacente del tipo COCAINA, del peso di grammi 0,22.

Il … dichiarava di aver acquistato lo stupefacente (positivamente sottoposto a NARCOTEST) poco prima dal ….

Contestualmente il … riferiva che da circa quattro mesi era solito rifornirsi tre-quattro volte alla settimana di cocaina presso ….

Lo stesso dichiarava che solitamente acquistava un quantitativo di circa grammi 0,50, per un costo di circa euro 40-50.

Sulla base di tali risultanze investigative, ritenendo che … potesse detenere sulla sua persona e presso l'impianto di distribuzione…, altra sostanza stupefacente, si procedeva ad una sua perquisizione personale e locale; attività che consentiva di recuperare dalla tasca destra dei pantaloni dallo stesso indossati 5 (cinque) involucri in cellophane trasparente contenenti sostanza stupefacente del tipo "COCAINA" del peso complessivo lordo di grammi 4,74 circa suddivisi in cinque dosi rispettivamente del peso lordo di 0,96 grammi circa, 0,95 grammi circa, 0,96 grammi circa, 0,93 grammi circa e 0,94 grammi circa.

Nel prosieguo di tale attività, nascosti nella scatola di cartone posta sul bancone ove era installata la cassa dell'impianto di distribuzione venivano recuperati altri tre involucri di cellophane trasparente contenenti della sostanza farinosa anch'essa accertata essere stupefacente del tipo "COCAINA" rispettivamente del peso lordo di 0,94 grammi circa, 5,20 grammi circa e 4,33 grammi circa.

Sempre sul bancone della cassa dell'impianto di distribuzione veniva rinvenuto un portafogli da uomo al cui interno erano rinvenuti documenti ed effetti personali di …, ben separato dal portafogli ove custodiva l'incasso del distributore e che portava seco, contenente una cospicua somma di danaro pari ad euro € 2.570,00 (duemilacinquecentosettanta/00) ed un assegno bancario dell'importo di euro 1.000,00 (mille/00), privo dell'indicazione del beneficiario.

Ritenendo che … detenesse presso la propria abitazione altra sostanza stupefacente e comunque cose pertinenti all'attività di spaccio, la perquisizione veniva eseguita anche presso la di lui abitazione, ove si trovava anche la sua compagna ….

In tale contesto, essendo … sprovvisto delle chiavi per aprire il portone di casa, dopo aver ripetutamente suonato alla porta di ingresso senza ricevere risposta, invitato a contattare telefonicamente la propria compagna, … (sebbene gli fosse stato chiesto di rivolgersi a lei in italiano) parlava alla donna in lingua albanese.

La PG udiva in tale contesto movimenti concitati all'interno dell'abitazione, tali da far ritenere che la donna si stesse adoperando per disfarsi delle prove dell'attività di spaccio, o comunque per occultarle.

Pertanto, veniva forzata la porta di ingresso e, una volta entrati gli operanti all'interno dell'appartamento, essi sorprendevano la donna in una stanza da letto, vicino al comò; luogo ove poi, nel corso delle operazioni di P.G., veniva rinvenuto un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Comunque, la perquisizione estesa all'intera abitazione e sue pertinenze consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro, all'interno del comodino della camera da letto, dal lato del letto che la stessa … riferiva di occupare per dormire, una scatola di colore marrone e beige contenente dei chicchi di riso e due involucri in cellophane trasparente con all'interno della sostanza stupefacente del tipo cocaina rispettivamente del peso lordo di grammi 5,29 circa e di grammi 110,83 circa, per un peso complessivo lordo pari a 116,12 grammi circa.

Nello stesso comodino veniva rinvenuto un portafogli da donna in similpelle di colore rosso, con due chiusure a cerniera, contenenti i documenti personali della predetta ….

Le sostanze stupefacenti venivano sottoposte a NARCOTEST, con esito affermativo.

I due stranieri venivano arrestati.

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1.2 Verso le ore 08.25 del 26 luglio 2018, … informava telefonicamente la PG di aver rinvenuto, poco prima, sul balcone del proprio appartamento …, un involucro ricoperto da cellophane con all'interno della sostanza in polvere di colore biancastro.

Considerato che l'appartamento … era ubicato nello stesso stabile, al piano inferiore, ma in corrispondenza dell'appartamento sito al secondo piano già sottoposto il giorno prima a perquisizione …, la PG si portava sul posto, prendendo in custodia un involucro di forma parallelepipeda preconfezionato con il cellophane e nastro da imballaggio, contenente sostanza farinosa di colore bianco che, sottoposta poi ad un successivo esame ponderale ed a narcotest-disposakit, risultava essere stupefacente del tipo "cocaina" del peso lordo di grammi 432.

In merito al rinvenimento dell'involucro la …, premettendo di abitare in via … e che nello stesso stabile, al piano sopra il suo appartamento vi risiedeva una famiglia …, riferiva che nel pomeriggio del giorno prima la sig.ra … (una donna di origine albanese che si occupava di riordinare la sua abitazione), mentre provvedeva alle pulizie, aveva udito un tonfo sul balcone della sala da pranzo.

Aveva quindi riscontrato la presenza di un involucro ricoperto da un volantino pubblicitario di una catena di supermercati, che lasciava sul balcone, senza toccarlo.

Si era assolutamente dimenticata di quello che la sig.ra … le aveva riferito, e la sera prima non si era preoccupata dell'involucro.

Ma la mattina successiva, uscita sul balcone, si era ricordato di quello che le aveva riferito la …, riscontrando la presenza di un pacco avvolto in un giornale pubblicitario di un supermercato.

Non sapendo di cosa si trattasse, lo aveva aperto, verificando che al suo interno vi era una sostanza in polvere di colore bianco, per cui informava i carabinieri.

Rintracciata la …, la stessa veniva escussa dalla PG sulle circostanze del rinvenimento dell'involucro….

In tale contesto la … riferiva che nella giornata del 25 luglio 2018, verso le ore 16:00, mentre si trovava nell'abitazione della …, intenta a riassettare, aveva udito dal piano di sopra dei rumori presumibilmente di passi molto pesanti e movimento di mobili in genere, tanto che aveva pensato che l'inquilina del piano superiore stesse facendo delle pulizie rilevanti nel suo appartamento.

Incurante di ciò, proseguiva nelle sue faccende, quando verso le 16:00 udiva un rumore provenire dalla terrazza della cameretta dove si trovava a stirare.

In un primo momento aveva pensato che fosse caduto qualcosa agli operai impegnati in un vicino edificio; in seguito, uscita sul balcone per raccogliere dei panni ivi stesi, aveva notato un imballo, arrotolato in un giornale pubblicitario di un supermercato, riscontrando che si trattava di un pacchetto avvolto in cellophane con dello scotch.

Aveva preferito lasciarlo lì dove lo aveva trovato, raccontando l'accaduto alla ….

Osserva giustamente la PG che le dichiarazioni della suddetta … risultano di primario interesse, focalizzando il momento esatto in cui l'involucro contenente lo stupefacente era stato da lei sentito cadere sul balcone dell'abitazione di….

Tale orario, che la … riferiva essere quello intorno alle ore 16:00 del 25 luglio 2018, coincide con l'intervento effettuato dai militari che avevano effettuato la perquisizione presso l'abitazione sita al piano superiore….

In effetti, osserva la PG, dopo che veniva forzata la porta di ingresso e la PG era entrata all'interno dell'appartamento degli imputati, la … veniva sorpresa all'interno di una stanza da letto dalla quale, mediante porta finestra, si accede ad un balcone ubicato proprio in corrispondenza di quello dell'appartamento della …, ove veniva trovato l'involucro contenente lo stupefacente.

Osserva giustamente la PG che tale circostanza, associata all'ubicazione dell'abitazione occupata dai conviventi …, il cui balcone è posto proprio in corrispondenza di quello dell'appartamento della …, e alla comparazione della confezione dell'involucro rinvenuto sul balcone della …, che è simile ai ritagli di cellophane rinvenuti nella pattumiera e sottoposti a sequestro nel corso della perquisizione del 25 luglio 2018, induce a ritenere che l'involucro contenente lo stupefacente rinvenuto sul balcone del piano inferiore sia stato lanciato dalla predetta … nel tentativo di disfarsi di un così grosso quantitativo di cocaina; ciò che non era riuscita a fare con la restante parte della droga rinvenuta nell'appartamento per il tempestivo intervento dei militari operanti, che forzavano l'ingresso, penetrando all'interno.

Venivano anche eseguiti accertamenti tecnici sulle sostanze stupefacenti sequestrate, i quali davano esito positivo per cocaina, ed inoltre, in ordine alla compatibilità tra i reperti analizzati, sulla base delle risultanze chimico-strumentali e della similitudine morfologica delle sostanze sequestrate, considerata la compatibilità dei profili analitici ottenuti e l'accettabile corrispondenza delle sostanze, si affermava essere ragionevole il ritenere che tutti i campioni abbiano la medesima provenienza (compreso quindi quello di maggiore peso).

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omissis

3) segue: la posizione di ….

3.1 La questione essenziale evocata dalla posizione della … è quella di stabilire se la stessa debba essere considerata concorrente nel reato oppure responsabile (eventualmente) di favoreggiamento personale.

Nella giurisprudenza di legittimità si è ritenuto che non è ravvisabile il concorso ex art. 110 c.p. in caso di semplice comportamento negativo di chi assiste passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisce ed ostacola in vario modo l'esecuzione, dato che non sussiste in tal caso un obbligo giuridico (art. 40, co. 2, c.p.) di impedire l'evento.

In particolare, non costituisce segno univoco di partecipazione morale il solo comportamento omissivo, di mancata opposizione alla detenzione in casa di droga da parte di "altri", tanto più se trattasi di persona legata da vincoli affettivi o strette relazioni personali.

In altre parole, ai fini della configurazione del concorso nel delitto di detenzione (a fini di spaccio) di sostanza stupefacente è necessario (e sufficiente) che taluno partecipi all'altrui attività criminosa.

La partecipazione può manifestarsi in forme di agevolazione della detenzione altrui, anche solo assicurando all'altro "partner" (coniuge, figlio, parente, convivente etc.) una relativa sicurezza, data dalla disponibilità, anche implicitamente manifestata, di prestare, in caso di bisogno e di necessità, comunque una propria attiva collaborazione, per cui (si è anche ritenuto) l'aiuto che in seguito (evidentemente dopo aver dato tale disponibilità: n.d.r.) dovesse essere prestato rientrerebbe nella fattispecie del concorso di persona nel reato e non del favoreggiamento.

Conclusivamente, si afferma, in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella casa coniugale, deve essere escluso il concorso del coniuge (e dello stesso convivente more uxorio) ex art. 110 c.p. ogniqualvolta si versi in un quadro connotato da semplice comportamento negativo di quest'ultimo (marito - moglie - convivente) che si limiti ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato ad opera del "partner" e non ne impedisca od ostacoli in vario modo l'esecuzione, dato che non sussiste in tale caso un obbligo giuridico di attivarsi in qualche modo per impedire l'evento.

Più esattamente, e venendo più specificamente alla condotta di chi si disfa dello stupefacente, si è affermato che l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato permanente dà luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno però che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca (come nel nostro caso) soltanto una facilitazione alla cessazione di essa, sia pure al fine di tentare di ottenere l'impunità (così Cass., Sez. VI, 6 giugno 1995, in Cassazione Penale, 1996, 1151 e, con riguardo alla detenzione illegale di armi - caso analogo - Cass., Sez. VI, 21 settembre 2000, RV 220805).

Esattamente, Cass., Sez. I, n. 12793-07 ha criticato l'orientamento che enuncia l'incompatibilità tra favoreggiamento e reato permanente, sostenendo che l'intervento di un terzo volto a favorire l'autore del reato non si risolve necessariamente in un apporto concreto alla protrazione dell'illecito e può quindi dar luogo al reato di favoreggiamento allorché l'aiuto prestato si risolva (come in questo caso) nella sottrazione alle ricerche e non costituisca un contributo alla perpetuazione della situazione antigiuridica; e sostenendo che elemento decisivo è perciò la direzione in cui si svolge l'azione: da un lato le condotte che danno un contributo al permanere della situazione illecita, dall'altro quelle che sono indirizzate solo a sottrarre alle indagini l'autore del reato.

Come esattamente ha ritenuto Cass., n. 12793-07, non può pregiudizialmente escludersi che l'aiuto prestato non incida positivamente sull'illecito, o addirittura si risolva interamente in un apporto alla sua cessazione; è il caso, ad esempio, in cui l'agente, senza cooperare nella detenzione illecita, aiuti il detentore a disperdere la sostanza illecita nell'imminenza di un controllo di polizia (è, appunto, il nostro caso).

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3.2 Venendo al nostro caso concreto, a favore dell'imputata vi sono anzitutto le dichiarazioni del coniuge coimputato, rese con la memoria datata 23 ottobre 2019, anche a sua (del marito) firma.

In pratica l'imputato ha sostenuto che la moglie, una volta venuta a conoscenza della sua attività criminosa, manifestava subito la sua ferma contrarietà, ed anzi gli intimava di interrompere immediatamente tale attività.

Ovviamente si tratta di dichiarazioni intrinsecamente fragili, avendo le sembianze di un tentativo comprensibile di togliere la moglie dalla scomoda posizione di coimputata.

Tuttavia, anche a voler riconoscere alle dichiarazioni del marito un valore relativo, sta di fatto che nessun elemento autorizza ad affermare, con ragionevole certezza, che la donna avesse un potere di fatto sulla sostanza stupefacente (concorso materiale), o che comunque avesse incoraggiato il marito all'attività criminosa.

Il fatto che parte dello stupefacente sia stato rinvenuto nel comodino collocato dalla sua parte del letto coniugale ha ovviamente una scarsa rilevanza indiziaria (ciò non vuol dire che al comodino in questione fosse precluso l'accesso del marito), a parte il fatto che tale circostanza (che quella fosse la sua parte del letto) sembra emergere sostanzialmente soprattutto dalle dichiarazioni della donna, che però, essendo state rese in assenza del difensore e (per quanto par di capire) per l'immediata prosecuzione delle indagini, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 350, commi 5 e 6, del codice di procedura penale.

Rimane il fatto che, con ragionevole certezza, la donna si adoperò per disfarsi del compromettente quantitativo di stupefacente all'atto dell'accesso dei carabinieri, su ordine del marito il quale opportunamente le parlò in lingua albanese (evidentemente per non farsi comprendere dalla polizia giudiziaria…).

Ebbene, rimanendo nella cornice giuridica sopra esaminata, qui non si tratta di una condotta che aveva lo scopo di conservare al marito la detenzione (disponibilità di fatto) della sostanza stupefacente.

Se così fosse stato (se cioè la droga fosse stata collocata in un posto da dove poi recuperarla dopo l'intervento dei carabinieri), si sarebbe trattato senz'altro di un concorso nella detenzione (successiva, una volta ripristinata) della sostanza stupefacente.

Ma nel nostro caso la … si adoperò per disfarsi della sostanza stupefacente, gettandola dalla finestra, nel balcone sottostante, senza che peraltro vi siano stati tentativi di recuperarla.

Non si trattò quindi di una condotta finalizzata alla detenzione dello stupefacente, della quale l'imputata debba rispondere, ma piuttosto di una condotta di favoreggiamento personale nei confronti del coniuge, secondo lo schema dell'art. 378 del codice penale (aiuto di altri ad eludere le investigazioni dell'autorità).

È da notare anche che la donna agì evidentemente su ordine del marito (così si spiega il fatto che l'uomo le parlò in lingua albanese), dimostrando anche in questo modo di non essere protagonista e artefice della condotta, ma di essere strumento delle decisioni del marito.

Ridotta quindi tale condotta alla fattispecie del favoreggiamento personale, non resta che prendere atto che sussiste l'esimente di cui al primo comma dell'art. 384 del codice penale, secondo il quale anche nel caso di favoreggiamento personale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.

Si tratta di un'esimente la quale comprende altresì l'attività diretta a salvaguardare il prossimo congiunto dalla responsabilità penale (Cass., n. 16443 del 2015).

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Omissis.

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- Dott. Domenico Potetti -

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