Anche se la leva e' stata praticamente abolita rifiutare il servizio militare resta 'tutt'ora un disvalore sociale'. E' il giudizio espresso dalla Corte di Cassazione che, in una sentenza della prima sezione penale, sottolinea che 'le modifiche legislative introdotte in materia' di leva 'non hanno abrogato in toto il servizio obbligatorio di leva e non hanno comportato la eliminazione della fattispecie penale' nel caso in cui sia intervenuta una condanna definitiva per diserzione. La Suprema Corte, nella sentenza
42399 sottolinea che 'le modifiche normative in tema di leva obbligatoria, seppure certamente significative, non hanno comportato la totale abolizione del servizio di leva obbligatoria ma solo limitato la sua operativita' a situazioni specifiche e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace'. Non si puo' dunque rifiutare il servizio di leva in caso di 'stato di guerra o di grave crisi internazionale -scrivono i supremi giudici-, o ancora nel caso di insufficienza del personale di servizio e impossibilita' di colmare le vacanze in organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato da non piu' di 5 anni'. In questi casi, dunque, annota la Suprema Corte, 'continuano a sussistere interesse al regolare reclutamento finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della necessaria istruzione militare affinche', ove particolari situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere il dovere di difendere la patria'.

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