In base all'art. 478 c.c. si ha accettazione dell'eredità quando la rinuncia ai diritti successori venga fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni dei chiamati

L'art. 478 del codice civile

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L'art. 478 c.c. disciplina due specifiche ipotesi di rinuncia all'eredità cui sono riconnessi gli effetti di un'accettazione presunta.

La disposizione recita "La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione." Vengono qui prese in considerazione due fattispecie di rinunzia a carattere eccezionale rispetto alla generale ipotesi di dichiarazione puramente abdicativa della delazione fatta a titolo gratuito nei confronti di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante e disciplinata dagli artt. 519 e ss. c.c.

L'effetto voluto dal codice è diametralmente opposto alla dichiarazione di non voler subentrare nei rapporti del defunto in quanto le rinunce cui fa riferimento l'articolo in commento si traducono, di fatto, in atti dispositivi, accostabili a quelli indicati dall'art. 477 cc ed analogamente importano accettazione dell'eredità.

Il meccanismo delineato dal legislatore rientra nella fattispecie dell'accettazione presunta o ope legis dove la produzione dell'effetto acquisitivo dell'eredità avviene iuris et de iure, prescindendo da quella valutazione, che caratterizza, invece, l'accettazione tacita ex art. 476 cc, circa un'effettiva volontà in tal senso del chiamato.

Rinuncia verso corrispettivo

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La prima ipotesi di rinuncia che importa accettazione prevista dall'art. 478 è quella effettuata verso corrispettivo. In questo caso ci troviamo di fronte ad un vero e proprio negozio bilaterale con cui si realizza un'alienazione a titolo oneroso, non già della delazione ma dei diritti ereditari complessivamente intesi, di cui il chiamato può validamente disporre solo assumendo la qualità di erede; da qui appare evidente la ratio della norma che ricollega alla rinuncia verso corrispettivo l'effetto dell'accettazione.

Secondo una parte della dottrina questa ipotesi di rinuncia traslativa costituirebbe una specificazione delle ipotesi già ricomprese nell'art. 477 cc. ma che il legislatore ha ritenuto opportuno esplicitare in modo da affermare l'eccezionalità di questa ipotesi rispetto alla regola generale.

Rinuncia a favore di alcuni soltanto dei chiamati

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L'altra fattispecie di rinuncia che importa accettazione ai sensi dell'art. 478 cc è costituita dalla rinuncia che si fatta, sia a titolo oneroso che gratuito, nei confronti di alcuni soltanto dei chiamati. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un'alienazione non dissimile da quella esaminata nel paragrafo precedente mentre la rinunzia a titolo gratuito fatta nei confronti di alcuni soltanto dei chiamati si concretizza in una donazione dei diritti di successione o al più in una proposta di donazione secondo la ricostruzione di una parte della dottrina volta a dare autonomia alla fattispecie in esame rispetto a quella prevista dall'art. 477 cc.

Nella sostanza ci troviamo di fronte ad atti dispositivi, nell'una e nell'altra ipotesi dell'art. 478 cc. il cui compimento determina per volontà del legislatore accettazione dell'eredità.

Cionondimeno, una risalente giurisprudenza (Cass. 993/1947) inquadra in ogni caso queste ipotesi eccezionali nell'istituto della rinuncia all'eredità sottoponendola pertanto alla relativa disciplina, ivi compresa l'impugnabilità solo per violenza o dolo ex art. 526 cc.


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