Il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in vigore dal 12 luglio 1997, ha esteso al "Fondo speciale dei dipendenti di Ferrovie dello Stato S.p.A." le norme di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate dal succitato decreto legislativo (v. articolo 5 e seguenti), che già disciplinavano la prosecuzione volontaria nell'Assicurazione generale obbligatoria.
Il decreto in esame, con l'articolo 10, ha inoltre abrogato tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto o incompatibili con quelle emanate dal decreto stesso. Va peraltro tenuto presente che l'istituto della prosecuzione volontaria (all'epoca disciplinata dalla legge 25 febbraio 1983, n. 47) era già stato introdotto nella normativa del Fondo, come alternativa alla facoltà di riscatto, dal D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, con gli articoli 5, 7 e 8, anche se con la esclusiva finalità di tutelare particolari casi di assenza o di riduzione dell'attività lavorativa e connessa contribuzione obbligatoria, temporalmente successivi al 31 dicembre 1996. Secondo il dettato dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 184/1997, le richieste di autorizzazione ai versamenti volontari presentate ai sensi del D.Lgs. n. 564/1996 in data anteriore al 12 luglio 1997 restano disciplinate dalla previgente normativa dell'AGO e devono essere pertanto definite sulla base dei requisiti previsti dalla legge n. 47/1983 sopra citata. LaPrevidenza.it,
Inps, Circolare 22.12.2006 n° 149

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