In base all'art. 934 c.c., l'accessione fa acquistare al proprietario del fondo anche la proprietà delle cose che vi insistono stabilmente

Cos'è l'accessione

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L'acquisto della proprietà di un bene può avvenire a titolo originario, se avviene in maniera indipendente dall'esistenza di un preesistente diritto di proprietà, o a titolo derivativo (ad esempio per contratto o per successione).

Tra i modi di acquisto a titolo originario, una particolare ipotesi è rappresentata dall'accessione, che ricorre quando si crea una particolare relazione tra due cose, talché il proprietario di una diventa proprietario anche dell'altra.

L'accessione, nelle sue varie forme, è disciplinata dagli artt. 934 e ss. del codice civile, che si occupano, in particolare, anche di unione, commistione e specificazione.

Accessione al suolo

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La regola fondamentale, in tema di accessione, è che i beni insistenti su un suolo accedono a quest'ultimo, cioè lo incrementano: ciò significa che il proprietario del fondo diventa proprietario anche dei beni (piantagioni, manufatti, costruzioni) che vi insistono, salvo che sia disposto diversamente.

Un'ipotesi in cui viene disposto diversamente è rappresentata dal diritto di superficie di cui all'art. 952 c.c., in base al quale il proprietario del fondo consente ad un altro soggetto di realizzare una costruzione sul proprio fondo e di esserne proprietario. In questo caso, quindi, non si verifica accessione ed il suolo e l'immobile continuano ad appartenere a due soggetti diversi.

Accessione invertita

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Un'altra eccezione al principio dell'accessione al fondo è rappresentata dall'accessione invertita, che si verifica quando un soggetto, in buona fede, edifica una costruzione su una porzione di suolo altrui: in tal caso, se il proprietario del fondo non si oppone entro tre mesi, egli diventa proprietario anche della porzione di suolo (a seguito di pronuncia giudiziale costitutiva), salvo il pagamento di una somma pari al doppio del valore della porzione di suolo occupato e il risarcimento degli eventuali danni (art. 938 c.c.).

Altre regole in materia di accessione

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La disciplina codicistica prevede, inoltre, che quando il proprietario esegua costruzioni o piantagioni con materiali altrui, debba pagarne il valore.

Invece, se le piantagioni o costruzioni sono fatte dal terzo (con i propri materiali), il proprietario del fondo può chiederne la rimozione o ritenerle; in quest'ultimo caso, però, deve riconoscere all'altro soggetto una somma corrispondente al valore dei materiali, al costo della mano d'opera o all'aumento di valore ricevuto dal fondo.

L'unione e la commistione

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Ipotesi particolari di accessione sono l'unione, la commistione e la specificazione.

L'unione si verifica quando due cose mobili appartenenti a due diversi soggetti si fondono in un nuovo bene. Se la separazione è possibile senza deterioramento, ognuno mantiene la proprietà dei singoli beni e può chiederne la separazione. In caso contrario (commistione), i due soggetti diventano comproprietari in ragione del valore delle singole cose.

Se una delle due cose è di valore molto superiore, però, il proprietario di questa diventa proprietario dell'intero nuovo bene e riconosce all'altro soggetto una somma corrispondente al valore della sua cosa (art. 939).

La specificazione

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La specificazione, invece, riguarda la creazione di una cosa per mezzo della lavorazione di una materia. Se la materia apparteneva ad un altro soggetto, viene premiato il lavoro di chi ha creato il nuovo bene, che ne diventa proprietario pagando all'altro soggetto il prezzo della materia.

Se, però, si tratta di materia di particolare valore, vige la regola inversa. Il proprietario di quest'ultima acquisisce la proprietà del nuovo bene, riconoscendo all'altro soggetto il prezzo della sua manodopera.

Va detto che, nella pratica, i rapporti tra il proprietario della materia e il soggetto che la lavora (ad es. orafo) vengono regolati negozialmente dai due soggetti.


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