Ai sensi dell'art. 474 del codice civile, l'accettazione dell'eredità può avvenire in forma espressa o tacita. Focus sull'accettazione presunta o ope legis

In cosa consiste l'accettazione dell'eredità

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L'art. 474 cc rubricato "Modi di accettazione" declina le forme con cui il delato può validamente estrinsecare la propria decisione di accettare l'eredità. Guardando al contenuto della disposizione codicistica i modi possibili sono essenzialmente due, difatti, il testo così recita "L'accettazione può essere espressa o tacita."

Facendo, tuttavia, un passo indietro prima di vederne i possibili e specifici modi d'essere, è utile tener presente che, su un piano più generale, l'accettazione costituisce l'atto giuridico conclusivo del procedimento successorio e consiste nella manifestazione di volontà di conseguire la qualità di erede. A tale comportamento l'ordinamento ricollega ex art. 459 cc l'effetto dell'acquisto dell'eredità.

Possiamo, dunque, affermare che, al di là degli elementi caratterizzanti la specifica forma di accettazione da adottarsi, deve venire sempre in rilievo la volontà del chiamato di assumere la qualità di erede. Una volontà che, ai sensi dell'art. 474 cc, può essere manifestata in forma espressa mediante dichiarazione o in forma tacita mediante comportamenti concludenti.

Accettazione espressa

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I diversi modi di esprimere la volontà del chiamato di divenire pienamente erede corrispondono a diverse fattispecie di atti giuridici.

L'accettazione espressa (v. art. 475) si effettua mediante dichiarazione di accettare l'eredità o di assumere il titolo di erede inserita in un atto pubblico o in una scrittura privata. Da precisare che sono previste (v. art. 484 cc) ulteriori formalità per la dichiarazione nel caso in cui il chiamato decida di optare per l'accettazione con beneficio d'inventario.

L'accettazione espressa rientra, secondo una ricostruzione pacificamente accettata in dottrina, nella fattispecie del negozio giuridico. La natura negoziale dell'accettazione espressa implica che, affinché si producano gli effetti di cui all'art. 459 cc, essa debba contenere una consapevole dichiarazione di volontà di perseguire l'effetto giuridico dell'acquisto dell'eredità.

Accettazione tacita

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L'accettazione tacita (v. art. 476 cc), invece, si ha con la realizzazione di comportamenti concludenti cui è connesso l'effetto dell'acquisto dell'eredità. Al di là delle specifiche ipotesi tipizzate dal legislatore (ad es. art. 477 cc), affinché un atto venga in rilievo come forma di accettazione tacita occorre che trovarsi di fronte a un comportamento che solo l'erede avrebbe il diritto di fare e che presupponga necessariamente la volontà di accettare.

Quanto a quest'ultimo elemento, un'ampia parte della dottrina tende a ricondurre l'accettazione tacita nella casistica degli atti giuridici non negoziali, in quanto ci troveremmo di fronte ad un comportamento consapevole che però è la legge a qualificare come accettazione e attribuirgli l'effetto dell'acquisto della qualità di erede. Di diverso avviso è la giurisprudenza dominante che riconosce rilievo essenziale all'effettiva volontà del chiamato di procedere con l'accettazione.

Accettazione presunta o "ope legis"

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Accanto ai due modi di accettazione previsti dall'art. 474, vi sono delle ipotesi tipiche in cui l'effetto acquisitivo è previsto dal legislatore al verificarsi di specifiche situazioni indipendentemente dalla volontà del chiamato di accettare o meno l'eredità e il titolo di erede. Questi meccanismi integrano un'ipotesi di "accettazione" in senso lato dove la volontà del chiamato di accettare è del tutto irrilevante, non sussistendo nemmeno come presunta dalla legge: si parla pertanto di accettazione ope legis più che di accettazione presunta.

Ne costituisce un classico esempio la posizione del chiamato in possesso dei beni ereditari che deve compiere l'inventario e la dichiarazione entro i termini di cui all'art. 485 c.c. o in mancanza si produrranno gli effetti di un'accettazione pura e semplice. Similmente, il chiamato che abbia sottratto o nascosto beni dell'eredità decade dalla facoltà di rinunziarvi e si considera erede puro e semplice ex art. 527.


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