Con circolare n. 87 del 15.03.1994, avente ad oggetto " Legge 3.10.1987, n 398 - contribuzione per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale", sono state fornite, fra l'altro, disposizioni riguardanti i lavoratori distaccati in Australia non considerati residenti permanenti nè in trasferta. Per tali lavoratori, in assenza di previsioni nella convenzione con l'Australia in materia di distacco, trova applicazione il regime assicurativo di cui alla legge n.398/1987, compreso il diritto allo sgravio di 10 punti in favore del datore di lavoro. LaPrevidenza.it,
Inps, Messaggio 13.12.2006 n° 33170

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