Il minore e l'interdetto, ai sensi dell'art. 471 del codice civile, possono accettare l'eredità esclusivamente con beneficio d'inventario

Accettazione dell'eredità

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L'accettazione dell'eredità può avvenire nelle due forme previste dall'art. 470:

- in maniera pura e semplice

- con il beneficio d'inventario

La possibilità di optare per l'una o l'altra via è concessa dal legislatore per consentire una più efficace tutela del patrimonio personale dell'erede in presenza di debiti ereditari.

Accettazione pura e semplice

L'accettazione pura e semplice determina, infatti, una confusione dei patrimoni del defunto e dell'erede. Si viene a creare un tutt'uno inscindibile con il quale il successore risponderà dei debiti ereditari anche oltre i limiti dell'attivo ereditario (ultra vires).

Beneficio d'inventario

L'accettazione con beneficio d'inventario, al contrario, tiene distinti i due patrimoni per cui i creditori del de cuius potranno soddisfare le proprie pretese esclusivamente sui beni rientranti nell'asse ereditario (intra vires).

La ratio di questo istituto è, dunque, quella di dissuadere il chiamato dal rinunciare all'eredità di fronte ad una potenziale damnosa hereditas e rendere, invece, conveniente la scelta di acquisire la piena qualità di erede senza subirne conseguenze negative a scapito dei propri beni.

Questa dimensione di tutela insita nel beneficio d'inventario trova la sua massima espressione negli articoli 471, 472 e 473 che impongono a determinate categorie di soggetti questa forma di accettazione come l'unica possibile essendo nullo ogni altro tipo (espressa o tacita) di accettazione pura e semplice.

Eredità devoluta ai minori o interdetti

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I minori di anni diciotto e gli interdetti nel nostro ordinamento sono soggetti privi di capacità di agire e necessitano, pertanto, di particolari forme di tutela sul piano patrimoniale.

In questa prospettiva si inserisce, in ambito successorio, la disposizione di cui all'art. 471 c.c. ai sensi della quale "Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 ."

Le previsioni dell'art. 471 del codice civile

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La norma qui contenuta lascia, da un lato, ai soggetti in questione la libertà di scegliere tra rinuncia e accettazione, ma in quest'ultimo caso l'unica forma possibile sarà quella con beneficio d'inventario.

Ne consegue che ogni altra forma di accettazione sarà nulla e non consentirà a minori e interdetti chiamati all'eredità di divenire pienamente eredi. Resteranno, invece, titolari dei poteri connessi alla delazione (v. art. 460) e potranno, fin quando tale diritto non sarà prescritto (v. artt. 480-481 c.c.), accettare l'eredità con beneficio d'inventario mediante i rispettivi rappresentanti legali.

L'art. 471 ci rammenta infatti che l'accettazione con beneficio d'inventario rientra fra quegli atti di straordinaria amministrazione che necessitano di un particolare iter per poter essere compiuti (artt. 320-21 e 374 cc.). Per i minori l'accettazione dell'eredità deve essere effettuata dai genitori congiuntamente o da quello, dei due, che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale o, ancora, dal tutore. Qualora i genitori non possano o non vogliano compiere tale atto è possibile richiedere la nomina di un curatore speciale.

Similmente, per l'interdetto sarà il tutore a procedere all'accettazione ma sia il genitore che il tutore dovranno essere a ciò autorizzati dal giudice tutelare.

Decadenza dal beneficio d'inventario

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L'accettazione con beneficio d'inventario prevede sostanzialmente il compimento di due distinte attività: la dichiarazione di accettazione e la redazione dell'inventario.

Quest'ultimo può essere compiuto prima o dopo la dichiarazione stessa ed è annotato nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria di ogni tribunale. Si tratta, tuttavia, di un'attività che deve essere compiuta, a pena di decadenza dal beneficio stesso, entro un ristretto intervallo di tempo.

Per i soggetti incapaci viene in rilievo l'art. 489 c.c. che proroga questi termini al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato di interdizione. È bene sottolineare che questa disposizione ha riguardo alle formalità previste nell'ambito dell'accettazione con beneficio di inventario ma non intacca il decorrere dei termini di prescrizione previsti in via generale dagli articoli 480 e 481 c.c.

Nel caso in cui il genitore o il tutore provvedano alla dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ma non al compimento dell'inventario, per effetto dell'art. 489 c.c. il minore o l'interdetto acquisiranno in ogni caso la qualità di erede ma potranno decadere dal beneficio solo dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato di interdizione.

L'irrilevanza per gli incapaci di ogni altra fattispecie di accettazione diversa da quella espressa con beneficio d'inventario fa sì che non assumano rilievo nemmeno quei comportamenti ai quali la legge stessa ricollega gli effetti di un'accettazione pura e semplice. Non trova dunque applicazione per minori e interdetti le conseguenze previste dall'art. 485 per la mancata osservanza delle disposizioni ivi contenute. Né, allo stesso modo, può essere direttamente applicato ai soggetti incapaci quanto disposto dall'art. 493 c.c.: l'adozione di atti dispositivi senza la preventiva autorizzazione del tribunale viene qui sanzionata non con la decadenza dal beneficio d'inventario ma con l'annullabilità dell'atto rispetto all'incapace e con la sua inefficacia rispetto ai creditori ereditari.


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