Ancora una volta viene affermato dalla Corte dei Conti il principio secondo il quale non vi è diritto alla costituzione della posizione assicurativa per il militare posto in congedo senza aver maturato il diritto alla pensione ordinaria, ma con diritto alla pensione privilegiata prevista dall'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non ha diritto alla costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art. 124 del medesimo D.P.R." La sentenza
, che testualmente recita ... omissis ... "A tale conclusione le S.S.R.R. sono pervenute attraverso l'esame degli artt. 124, commi 1 e 2, 127, co. 1 e 128 del citato T.U. n. 10920/1973, condotto congiuntamente a quello delle disposizioni generali in materia pensionistica ivi recate dagli artt. 6, 39 e41, le quali sanciscono il principio fondamentale e di generale applicazione nell'ordinamento delle pensioni dei dipendenti statali di "divieto di doppia valutazione di un periodo di attività, di tempo o di servizio, nonché nel riflesso che la pensione privilegiata assorbe l'importo della pensione normale e lo integra, venendo così a sostituire, eventualmente anticipandolo il trattamento di pensione normale ( cfr., in termini,: Cass. Sez. lav. 27 gennaio 1993, n. 987; Corte Cost., sent. 17 luglio 1981, n. 151)" ... omissis .... preclude il diritto in presenta di tali fattispecie. (Giovanni Dami) LaPrevidenza.it,
Corte dei Conti, Sez. I^ centrale, Sentenza 8.11.2006 n° 225

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