La distanza di 10 metri tra fabbricati si applica soltanto tra pareti frontistanti e non tra parete e altro elemento architettonico

Impugnazione permesso di costruire del vicino

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Il vicino impugna avanti il TAR il permesso di costruire con cui al confinante è stata autorizzata la costruzione di un ampliamento con sopraelevazione di fabbricato adiacente all'immobile di sua proprietà.

In particolare il ricorrente sostiene che i due fabbricati sono aderenti per un'altezza di 5 metri e poi si discostano, poiché il fabbricato del vicino prosegue in verticale fino all'altezza di 9 metri mentre il suo si discosta progressivamente, con parete inclinata … Sulla parete del fabbricato vicino inoltre esistono due aperture costituenti vedute, mentre sulla parete di parte ricorrente esiste solo un'apertura lucifera.

Il TAR accoglie il ricorso osservando come:

-"non rileva la circostanza che la parte di parete che si aggiunge alla parete preesistente non abbia finestre. Infatti la nuova parete si aggiunge alla parete sottostante, formando un corpo unico con essa";

- "la circostanza che la parete del ricorrente sia obliqua non elide la sua natura di parete antistante";

- "trattasi di ampliamento dell'edificio ... ne consegue che l'art. 9 del d.m. n° 1444 del 1968 deve essere rispettato perché la parte ampliata determina una nuova costruzione";

Il confinante impugna la sentenza avanti il Consiglio di Stato che la pensa diversamente rispetto al primo giudice.

In particolare, il giudice d'appello rileva che "come reso evidente dal corredo fotografico in atti, l'elemento architettonico che fronteggia l'edificio di colui che ha fatto la sopraelevazione non è una parete, bensì una copertura"

Distinzione tra parete e copertura

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Al riguardo, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8527 del 17.12.2019, ha osservato che "in termini generali, per parete si intende un elemento costruttivo con funzione di sostegno dell'opus, mentre per copertura si intende un elemento costruttivo con funzione di copertura".

"E', viceversa, secondario e non decisivo, ai fini classificatori, - osserva sempre il giudice d'appello - l'andamento spaziale dei due elementi: benché, solitamente, la parete presenti un andamento verticale e la copertura uno orizzontale, ciò che è effettivamente decisivo è il dato funzionale: ciò che sostiene e sorregge è parete, ciò che copre e, per così dire, "chiude" verso l'alto è copertura (altresì definita, nel linguaggio comune, come tetto)".

Nella specie, è del tutto evidente che l'edificio sopraelevato - continua il Consiglio di Stato "è fronteggiato da una struttura inclinata con funzione di copertura del fabbricato: la struttura in parola, infatti, non ha alcuna funzione di sostegno, ma, al contrario, assolve ad una funzione di mera copertura, l'andamento obliquo essendo semplicemente funzionale a ricavare, all'interno, un ulteriore ambiente sfruttabile per le attività svolte nel fabbricato".

L'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968

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Il Consiglio di Stato ha osservato che l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, prescrive "la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".

Tale disposizione, osserva il giudice, "si applica in presenza di due pareti frontistanti, delle quali almeno una sia finestrata: pertanto, non può a contrario trovare applicazione allorché, come nel caso di specie, ad una parete finestrata si contrapponga una mera copertura".

"La disposizione, invero, non si presta ad alcuna interpretazione estensiva: la scelta lessicale del termine "parete" rimanda, infatti, ad un ben preciso elemento architettonico, cui soltanto si riferisce il contenuto prescrittivo della norma, che, pertanto, non regola né la distanza fra una parete finestrata ed un contrapposto elemento architettonico di un altro edificio diverso da una parete, né, tanto meno, la distanza tout court fra edifici".

Del resto, conclude il Consiglio di Stato, "il riferimento alle pareti finestrate risponde alla ratio della disposizione, tesa a tutelare l'interesse pubblicistico alla preservazione di condizioni di salubrità dei luoghi e di civile convivenza fra cittadini, che sarebbero messe a repentaglio ove fosse possibile edificare pareti frontistanti con aperture sull'esterno (tali essendo, appunto, le pareti finestrate) ad una distanza particolarmente ravvicinata fra loro".

Avv. Andrea Berto del foro di Vicenza

andreaberto1@gmail.com


Foto: 123rf.com
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